L'A. commenta la sent. n. 278 del 2011 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione avente ad oggetto l'art. 42 comma 2 della l. n. 352 del 1970 nella parte in cui tale disposizione prescrive che, nell'ipotesi di distacco di enti locali da una Regione finalizzata alla creazione di una nuova entità regionale, la relativa richiesta di referendum debba venire presentata da tutti i Consigli delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, nonché da tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione cedente. Lo scritto pone in luce alcune incongruenze riscontrabili nell'argomentazione sviluppata dal giudice delle leggi - anche in rapporto a quanto affermato nella sua precedente sent. n. 334 del 2004 - giungendo quindi a criticare la decisione della Consulta di non accogliere la quaestio esaminata visto il contrasto riscontrabile tra la disposizione sub iudice e l'art. 132 comma 1 Cost. Il quale si limita, infatti, a prevedere, che, nel caso di specie, la richiesta di consultazione popolare debba provenire da "tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate" alla creazione della nuova Regione.
«Popolazioni interessate» e «diritto all’autodeterminazione» delle comunità locali nel procedimento di creazione di nuove Regioni / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 5:(2011), pp. 3617-3625.
«Popolazioni interessate» e «diritto all’autodeterminazione» delle comunità locali nel procedimento di creazione di nuove Regioni
PINARDI, Roberto
2011
Abstract
L'A. commenta la sent. n. 278 del 2011 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione avente ad oggetto l'art. 42 comma 2 della l. n. 352 del 1970 nella parte in cui tale disposizione prescrive che, nell'ipotesi di distacco di enti locali da una Regione finalizzata alla creazione di una nuova entità regionale, la relativa richiesta di referendum debba venire presentata da tutti i Consigli delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, nonché da tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione cedente. Lo scritto pone in luce alcune incongruenze riscontrabili nell'argomentazione sviluppata dal giudice delle leggi - anche in rapporto a quanto affermato nella sua precedente sent. n. 334 del 2004 - giungendo quindi a criticare la decisione della Consulta di non accogliere la quaestio esaminata visto il contrasto riscontrabile tra la disposizione sub iudice e l'art. 132 comma 1 Cost. Il quale si limita, infatti, a prevedere, che, nel caso di specie, la richiesta di consultazione popolare debba provenire da "tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate" alla creazione della nuova Regione.File | Dimensione | Formato | |
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