L'A. commenta l'ord. n. 264 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto tra poteri che era stato sollevato nell'ambito di una procedura per la migrazione del Comune ricorrente in una Regione a Statuto speciale. Sotto il profilo oggettivo la Consulta non coglie l'occasione di pronunciarsi sulla prassi seguita dal Governo di presentare, in casi del genere, una proposta di legge costituzionale e non ordinaria, come invece previsto dall'art. 45 comma 4 della l. n. 352 del 1970. Ciò che rappresenta, tuttavia - secondo l'A. - un comportamento nè costituzionalmente nè legislativamente imposto, e dunque aggrava inutilmente l'iter previsto dall'art. 132 comma 2 Cost. Sotto il profilo soggettivo, la Corte nega la legittimazione al conflitto ai Comuni coinvolti nel procedimento di variazione territoriale con una motivazione, però, che appare solo parzialmente condivisibile. Certificando, in tal modo - dopo le aperture deducibili dalla lettura dell'ord. n. 99 (e 189) del 2008 - l'esistenza di una procedura che è, sì, costituzionalmente prevista e legislativamente disciplinata, ma che risulta, a questo punto, una "zona franca" nel giudizio sui conflitti di attribuzione.
Migrazioni comunali e diritto all’«autodeterminazione delle collettività locali»: una «zona franca» nel giudizio sui conflitti? / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 4:(2010), pp. 3164-3169.
Migrazioni comunali e diritto all’«autodeterminazione delle collettività locali»: una «zona franca» nel giudizio sui conflitti?
PINARDI, Roberto
2010
Abstract
L'A. commenta l'ord. n. 264 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto tra poteri che era stato sollevato nell'ambito di una procedura per la migrazione del Comune ricorrente in una Regione a Statuto speciale. Sotto il profilo oggettivo la Consulta non coglie l'occasione di pronunciarsi sulla prassi seguita dal Governo di presentare, in casi del genere, una proposta di legge costituzionale e non ordinaria, come invece previsto dall'art. 45 comma 4 della l. n. 352 del 1970. Ciò che rappresenta, tuttavia - secondo l'A. - un comportamento nè costituzionalmente nè legislativamente imposto, e dunque aggrava inutilmente l'iter previsto dall'art. 132 comma 2 Cost. Sotto il profilo soggettivo, la Corte nega la legittimazione al conflitto ai Comuni coinvolti nel procedimento di variazione territoriale con una motivazione, però, che appare solo parzialmente condivisibile. Certificando, in tal modo - dopo le aperture deducibili dalla lettura dell'ord. n. 99 (e 189) del 2008 - l'esistenza di una procedura che è, sì, costituzionalmente prevista e legislativamente disciplinata, ma che risulta, a questo punto, una "zona franca" nel giudizio sui conflitti di attribuzione.Pubblicazioni consigliate
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