La sent. n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale si segnala all'attenzione del lettore per un duplice ordine di motivi.Da un lato, infatti, la decisione in parola rappresenta un precedente di grande importanza perchè con essa la Consulta si è pronunciata, per la prima volta, per l'effettiva configurabilità di un conflitto tra poteri concernente la corretta delimitazione dell'ambito delle cosiddette immunità parlamentari. Dall'altro appare meritevole di una qualche sottolineatura critica l'assunto che ha permesso all'organo di giustizia costituzionale di dichiarare, nel caso di specie, la sussistenza di un "attuale interesse al ricorso" e quindi l'ammissibilità del conflitto che era sottoposto alla sua attenzione: ci riferiamo, più specificamente, alla particolare efficacia "inibente" che la Consulta ha riconosciuto alla delibera del Senato nei confronti dello svolgimento ulteriore delle funzioni giurisdizionali civili che erano esercitate, nella fattispecie, dal ricorrente. Al fine di inserire in un quadro di riferimento organico le diverse valutazioni che l'analisi critica della sent. n. 1150 ha sollecitato la nota si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro sulla giurisprudenza costituzionale in materia parlamentare.
L’insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà «inibente»: una decisione non priva di contraddizioni / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 11-12:(1988), pp. 2359-2376.
L’insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà «inibente»: una decisione non priva di contraddizioni
PINARDI, Roberto
1988
Abstract
La sent. n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale si segnala all'attenzione del lettore per un duplice ordine di motivi.Da un lato, infatti, la decisione in parola rappresenta un precedente di grande importanza perchè con essa la Consulta si è pronunciata, per la prima volta, per l'effettiva configurabilità di un conflitto tra poteri concernente la corretta delimitazione dell'ambito delle cosiddette immunità parlamentari. Dall'altro appare meritevole di una qualche sottolineatura critica l'assunto che ha permesso all'organo di giustizia costituzionale di dichiarare, nel caso di specie, la sussistenza di un "attuale interesse al ricorso" e quindi l'ammissibilità del conflitto che era sottoposto alla sua attenzione: ci riferiamo, più specificamente, alla particolare efficacia "inibente" che la Consulta ha riconosciuto alla delibera del Senato nei confronti dello svolgimento ulteriore delle funzioni giurisdizionali civili che erano esercitate, nella fattispecie, dal ricorrente. Al fine di inserire in un quadro di riferimento organico le diverse valutazioni che l'analisi critica della sent. n. 1150 ha sollecitato la nota si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro sulla giurisprudenza costituzionale in materia parlamentare.Pubblicazioni consigliate
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