Lo scritto si propone di svolgere alcune riflessioni in ordine alla tecnica argomentativa utilizzata nella sent. n. 256 del 1992, con la quale la Corte costituzionale ha (tra l'altro) rigettato diverse questioni concernenti l'art. 31 della l. n. 41 del 1986 e l'art. 10 della l. n. 67 del 1988, nella parte in cui tali disposizioni impongono, a carico di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il pagamento della c.d. "tassa sulla salute". In primo luogo, infatti, la pronuncia in oggetto presenta profili di interesse perché appartiene tipicamente a quella categoria di decisioni - definita di "rigetto con accertamento di incostituzionalità" - con le quali la Consulta, pur riconoscendo l'illegittimità certa ed attuale della disciplina sub iudice, preferisce non accogliere la quaestio esaminata nel tentativo di preservare l'ordinamento giuridico dal determinarsi di pericolose "lacune" normative. In secondo luogo, l’odierna sentenza sembra fornire una dimostrazione in rebus della scarsa efficacia monitoria che deve riconoscersi (anche in linea teorica) a quegli "avvertimenti", rivolti al legislatore, che la Corte spesso inserisce all'interno di decisioni del genere. Se è vero che la Consulta minaccia, ma al tempo stesso riconosce, implicitamente, come altamente improbabile un accoglimento della medesima quaestio legitimitatis qualora la stessa si ripresentasse alla sua attenzione.
La sentenza n. 256 del 1992 e l'efficacia monitoria delle decisioni di rigetto con accertamento di incostituzionalità / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 3:(1992), pp. 1988-1993.
La sentenza n. 256 del 1992 e l'efficacia monitoria delle decisioni di rigetto con accertamento di incostituzionalità
PINARDI, Roberto
1992
Abstract
Lo scritto si propone di svolgere alcune riflessioni in ordine alla tecnica argomentativa utilizzata nella sent. n. 256 del 1992, con la quale la Corte costituzionale ha (tra l'altro) rigettato diverse questioni concernenti l'art. 31 della l. n. 41 del 1986 e l'art. 10 della l. n. 67 del 1988, nella parte in cui tali disposizioni impongono, a carico di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il pagamento della c.d. "tassa sulla salute". In primo luogo, infatti, la pronuncia in oggetto presenta profili di interesse perché appartiene tipicamente a quella categoria di decisioni - definita di "rigetto con accertamento di incostituzionalità" - con le quali la Consulta, pur riconoscendo l'illegittimità certa ed attuale della disciplina sub iudice, preferisce non accogliere la quaestio esaminata nel tentativo di preservare l'ordinamento giuridico dal determinarsi di pericolose "lacune" normative. In secondo luogo, l’odierna sentenza sembra fornire una dimostrazione in rebus della scarsa efficacia monitoria che deve riconoscersi (anche in linea teorica) a quegli "avvertimenti", rivolti al legislatore, che la Corte spesso inserisce all'interno di decisioni del genere. Se è vero che la Consulta minaccia, ma al tempo stesso riconosce, implicitamente, come altamente improbabile un accoglimento della medesima quaestio legitimitatis qualora la stessa si ripresentasse alla sua attenzione.Pubblicazioni consigliate
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