Con la sent. n. 497 del 2000 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 del r. d. lgs. n. 511 del 1946 nella parte in cui tale disposizione escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la sua difesa, da un avvocato del libero Foro. L’A., da un lato, elogia la filosofia istituzionale che appare sottesa a questa decisione – e che si riassume nella formula del ‘prestigio’ dell’ordine giudiziario inteso in senso sostanziale e non formale – mettendone in rilievo, in particolare, accanto agli aspetti di novità rispetto alla pregressa giurisprudenza della Corte, l’esatta portata ed alcune possibili conseguenze; dall’altro, tuttavia, critica un passaggio logico-argomentativo che caratterizza, a mo’ di obiter dictum, il punto 5 della Considerato in diritto nel quale si sostiene la permanente ragionevolezza della norma che consente, nel giudizio in oggetto, l’autodifesa ed anche la difesa corporativa. Dato che, in senso contrario, appare possibile argomentare che tale norma contrasta con l’art. 24, 2° c. Cost., in quanto non garantisce al magistrato inquisito una tutela “effettiva” delle sue ragioni.
Un avvocato per il giudice od un giudice come avvocato? Luci ed ombre di una pronuncia (comunque) apprezzabile / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 6:(2000), pp. 3841-3849.
Un avvocato per il giudice od un giudice come avvocato? Luci ed ombre di una pronuncia (comunque) apprezzabile
PINARDI, Roberto
2000
Abstract
Con la sent. n. 497 del 2000 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 del r. d. lgs. n. 511 del 1946 nella parte in cui tale disposizione escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la sua difesa, da un avvocato del libero Foro. L’A., da un lato, elogia la filosofia istituzionale che appare sottesa a questa decisione – e che si riassume nella formula del ‘prestigio’ dell’ordine giudiziario inteso in senso sostanziale e non formale – mettendone in rilievo, in particolare, accanto agli aspetti di novità rispetto alla pregressa giurisprudenza della Corte, l’esatta portata ed alcune possibili conseguenze; dall’altro, tuttavia, critica un passaggio logico-argomentativo che caratterizza, a mo’ di obiter dictum, il punto 5 della Considerato in diritto nel quale si sostiene la permanente ragionevolezza della norma che consente, nel giudizio in oggetto, l’autodifesa ed anche la difesa corporativa. Dato che, in senso contrario, appare possibile argomentare che tale norma contrasta con l’art. 24, 2° c. Cost., in quanto non garantisce al magistrato inquisito una tutela “effettiva” delle sue ragioni.Pubblicazioni consigliate
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