Nel suo complesso, la sent. n. 102 del 1997 si configura come espressione contraddittoria di due diverse tendenze della giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti di attribuzione tra comitato promotore ed Ufficio centrale per il referendum. Da un lato, infatti, la Consulta non soltanto ha ritenuto ammissibile (dopo quasi vent'anni) un conflitto tra poteri in materia referendaria, ma è anche entrata nel merito delle valutazioni sviluppate dall'Ufficio della Cassazione. Dall'altro, la Corte, nel momento stesso in cui opera siffatta apertura, conclude, tuttavia, per la “piena ...correttezza” delle argomentazioni sviluppate dall'Ufficio cemtrale ed in tal modo non censura un utilizzo del potere di 'rettifica' del quesito abrogativo che risulta, al contrario, di dubbia legittimità. Rendendo in tal modo evidente, nei fatti, che un conto è individuare, in astratto, strumenti ed occasioni di intervento che le consentano di valutare, in sede di conflitto, le argomentazioni prospettate dai magistrati della Cassazione, altra cosa, invece, è utilizzare, in concreto, quegli stessi strumenti, al fine (non soltanto di esaminare, approvando, ma anche) di censurare, laddove necessario, il modo di esercizio dei poteri attribuiti, a quell’Ufficio, dalla l. n. 352 del 1970.
Sul ruolo della Corte costituzionale come giudice dei conflitti di attribuzione in materia referendaria: la sent. n. 102 del 1997 come espressione contraddittoria di due diverse tendenze / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2:(1997), pp. 1010-1019.
Sul ruolo della Corte costituzionale come giudice dei conflitti di attribuzione in materia referendaria: la sent. n. 102 del 1997 come espressione contraddittoria di due diverse tendenze
PINARDI, Roberto
1997
Abstract
Nel suo complesso, la sent. n. 102 del 1997 si configura come espressione contraddittoria di due diverse tendenze della giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti di attribuzione tra comitato promotore ed Ufficio centrale per il referendum. Da un lato, infatti, la Consulta non soltanto ha ritenuto ammissibile (dopo quasi vent'anni) un conflitto tra poteri in materia referendaria, ma è anche entrata nel merito delle valutazioni sviluppate dall'Ufficio della Cassazione. Dall'altro, la Corte, nel momento stesso in cui opera siffatta apertura, conclude, tuttavia, per la “piena ...correttezza” delle argomentazioni sviluppate dall'Ufficio cemtrale ed in tal modo non censura un utilizzo del potere di 'rettifica' del quesito abrogativo che risulta, al contrario, di dubbia legittimità. Rendendo in tal modo evidente, nei fatti, che un conto è individuare, in astratto, strumenti ed occasioni di intervento che le consentano di valutare, in sede di conflitto, le argomentazioni prospettate dai magistrati della Cassazione, altra cosa, invece, è utilizzare, in concreto, quegli stessi strumenti, al fine (non soltanto di esaminare, approvando, ma anche) di censurare, laddove necessario, il modo di esercizio dei poteri attribuiti, a quell’Ufficio, dalla l. n. 352 del 1970.Pubblicazioni consigliate
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