Con la sent. n. 40 del 2023 la Corte costituzionale ha modificato la sanzione prevista per le inadempienze compiute dagli organismi di controllo delle produzioni agroalimentari DOP o IGP, rispetto «alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche», portandola dai precedenti cinquantamila euro fissi ad un intervallo compreso da un minimo di diecimila ad un massimo di cinquantamila euro. L’Autore critica la sentenza in oggetto sia, più in generale, in quanto riconducibile al filone giurisprudenziale delle pronunce cosiddette a “rime possibili”, le quali pongono seri problemi circa il rispetto della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore; sia per l’utilizzo solo parziale che è stato fatto, nel caso di specie, del “punto di riferimento” normativo che ha permesso alla Corte di riscrivere la norma censurata (ossia della forbice edittale che è prevista per l’analogo caso di inadempienze compiute da organismi di controllo dei prodotti BIO). Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, la Corte adotta una pronuncia che appare non soltanto a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Ed usufruisce, in tal modo, di un ulteriore grado di discrezionalità rispetto a quanto praticato in passato. Il tutto in un campo, quale quello della dosimetria sanzionatoria, nel quale si manifesta al massimo grado l’esigenza che siano invece i rappresentanti politici, e non il giudice delle leggi, ad individuare l’entità della reazione prevista dall’ordinamento giuridico in presenza di lesioni di un determinato bene.
Una pronuncia a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale / Pinardi, R.. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 5(2023), pp. 1-15.
Una pronuncia a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale
R. Pinardi
2023
Abstract
Con la sent. n. 40 del 2023 la Corte costituzionale ha modificato la sanzione prevista per le inadempienze compiute dagli organismi di controllo delle produzioni agroalimentari DOP o IGP, rispetto «alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche», portandola dai precedenti cinquantamila euro fissi ad un intervallo compreso da un minimo di diecimila ad un massimo di cinquantamila euro. L’Autore critica la sentenza in oggetto sia, più in generale, in quanto riconducibile al filone giurisprudenziale delle pronunce cosiddette a “rime possibili”, le quali pongono seri problemi circa il rispetto della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore; sia per l’utilizzo solo parziale che è stato fatto, nel caso di specie, del “punto di riferimento” normativo che ha permesso alla Corte di riscrivere la norma censurata (ossia della forbice edittale che è prevista per l’analogo caso di inadempienze compiute da organismi di controllo dei prodotti BIO). Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, la Corte adotta una pronuncia che appare non soltanto a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Ed usufruisce, in tal modo, di un ulteriore grado di discrezionalità rispetto a quanto praticato in passato. Il tutto in un campo, quale quello della dosimetria sanzionatoria, nel quale si manifesta al massimo grado l’esigenza che siano invece i rappresentanti politici, e non il giudice delle leggi, ad individuare l’entità della reazione prevista dall’ordinamento giuridico in presenza di lesioni di un determinato bene.File | Dimensione | Formato | |
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