Con la pronuncia in esame le Sezioni unite hanno deciso la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla necessità o meno di nominare un sostituto processuale o, in alternativa, di motivare la mancata nomina dello stesso, qualora il difensore chieda il differimento dell’udienza per malattia. La questione, di grande interesse pratico, attiene alla natura facoltativa della nomina ex art. 102 c.p.p. e alle “cautele” prescritte dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., volte a evitare richieste puramente dilatorie.
ANCORA SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE A COMPARIRE IN UDIENZA: IN PARTICOLARE, SULL’ONERE DI NOMINARE UN SOSTITUTO PROCESSUALE IN CASO DI MALATTIA / DEI CAS, ELEONORA ANNA ALEXANDRA. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 2:(2017), pp. 546-555.
ANCORA SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE A COMPARIRE IN UDIENZA: IN PARTICOLARE, SULL’ONERE DI NOMINARE UN SOSTITUTO PROCESSUALE IN CASO DI MALATTIA
DEI CAS, ELEONORA ANNA ALEXANDRA
2017
Abstract
Con la pronuncia in esame le Sezioni unite hanno deciso la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla necessità o meno di nominare un sostituto processuale o, in alternativa, di motivare la mancata nomina dello stesso, qualora il difensore chieda il differimento dell’udienza per malattia. La questione, di grande interesse pratico, attiene alla natura facoltativa della nomina ex art. 102 c.p.p. e alle “cautele” prescritte dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., volte a evitare richieste puramente dilatorie.File | Dimensione | Formato | |
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Eleonora A.A. Dei-cas, cass. pen. 2017, n. 2.pdf
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