La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2016 stimola alcune riflessioni sotto due distinti profili: 1) la sentenza in parola rappresenta il primo caso, in oltre quarant’anni di giurisprudenza in materia, in cui l’organo di giustizia costituzionale si pronuncia per l’estinzione di un giudizio sull’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo. Ciò che sembra dipendere dalle peculiarità che caratterizzano l’iter referendario entro cui si inserisce la decisione della Corte; 2) la Consulta, pur sollecitata, in tal senso, dalle Regioni proponenti, non ha neppure preso in esame la possibilità di sollevare di fronte a se stessa una questione di costituzionalità concernente la nuova disciplina che aveva modificato la normativa sottoposta a referendum. Inducendo, tra l’altro, l’Ufficio centrale a dichiarare interrotto il relativo iter referendario. La Corte argomenta, al riguardo, limitandosi a ripetere la consueta motivazione che le consente di escludere, in casi del genere, che il giudizio di ammissibilità possa trasformarsi in una sorta di processo d’appello nei confronti delle valutazioni dell’Ufficio centrale circa la proseguibilità, o meno, del procedimento abrogativo. Nella fattispecie, tuttavia, non si trattava di controllare, nel merito, la fondatezza dei motivi che avevano indotto i magistrati della Cassazione a ritenere «sostanzialmente innovativa» la nuova disciplina adottata dal legislatore, quanto piuttosto di prendere in esame l’eventualità di sollevare, davanti a se stessa, una quaestio legitimitatis, nel corso di un giudizio di ammissibilità. Di modo che l’argomentazione utilizzata non risulta pertinente e la Consulta, in tal modo, viene meno, in ultima analisi, al suo ruolo di giudice delle leggi.
L’ILLEGITTIMITÀ DELLO IUS SUPERVENIENS ED IL SUO GIUDICE IN UNA PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 1:(2016), pp. 104-112.
L’ILLEGITTIMITÀ DELLO IUS SUPERVENIENS ED IL SUO GIUDICE IN UNA PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ
PINARDI, Roberto
2016
Abstract
La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2016 stimola alcune riflessioni sotto due distinti profili: 1) la sentenza in parola rappresenta il primo caso, in oltre quarant’anni di giurisprudenza in materia, in cui l’organo di giustizia costituzionale si pronuncia per l’estinzione di un giudizio sull’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo. Ciò che sembra dipendere dalle peculiarità che caratterizzano l’iter referendario entro cui si inserisce la decisione della Corte; 2) la Consulta, pur sollecitata, in tal senso, dalle Regioni proponenti, non ha neppure preso in esame la possibilità di sollevare di fronte a se stessa una questione di costituzionalità concernente la nuova disciplina che aveva modificato la normativa sottoposta a referendum. Inducendo, tra l’altro, l’Ufficio centrale a dichiarare interrotto il relativo iter referendario. La Corte argomenta, al riguardo, limitandosi a ripetere la consueta motivazione che le consente di escludere, in casi del genere, che il giudizio di ammissibilità possa trasformarsi in una sorta di processo d’appello nei confronti delle valutazioni dell’Ufficio centrale circa la proseguibilità, o meno, del procedimento abrogativo. Nella fattispecie, tuttavia, non si trattava di controllare, nel merito, la fondatezza dei motivi che avevano indotto i magistrati della Cassazione a ritenere «sostanzialmente innovativa» la nuova disciplina adottata dal legislatore, quanto piuttosto di prendere in esame l’eventualità di sollevare, davanti a se stessa, una quaestio legitimitatis, nel corso di un giudizio di ammissibilità. Di modo che l’argomentazione utilizzata non risulta pertinente e la Consulta, in tal modo, viene meno, in ultima analisi, al suo ruolo di giudice delle leggi.File | Dimensione | Formato | |
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