La sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha caducato la cosiddetta Robin Tax, si segnala all’attenzione del lettore soprattutto per alcune affermazioni di ampio respiro relative al potere dell’organo di giustizia costituzionale di modulare gli effetti “retroattivi” delle sue decisioni di accoglimento. Affermazioni che costituiscono la premessa teorica da cui discende, nel caso di specie, l’adozione di un’insolita dichiarazione di incostituzionalità con effetti esclusivamente pro futuro, e cioè «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica». L’Autore, dopo aver ricostruito, brevemente, le motivazioni sviluppate dal giudice delle leggi, per un verso, giunge alla conclusione che la Corte, in casi del tutto eccezionali e comunque alla luce di quel «principio di stretta proporzionalità» che viene esplicitato, dalla stessa, in chiusura dell’odierna teorizzazione, può limitare gli effetti pro praeterito delle sue pronunce caducatorie quale esito di un giudizio bilanciato tra diversi i principi di rango costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie; per l’altro, tuttavia, ritiene non esente da critiche l’adozione di dispositivi di accoglimento totalmente irretroattivi. Giacché, a tacer d’altro, pronunce del genere: a) si pongono in antitesi con quel carattere di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale che costituisce, al contrario, uno degli aspetti che meglio caratterizzano il tipo di controllo sulle leggi che è stato accolto, nel nostro ordinamento, tramite l’adozione dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948; b) contrastano con il diritto «inviolabile» alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui la Corte, con la sua decisione, disattende, in ultima analisi, le legittime aspettative di chi, nel processo principale, aveva eccepito, a giusta ragione, l’esistenza di un vizio di incostituzionalità.
La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività / Pinardi, Roberto. - In: CONSULTA ONLINE. - ISSN 1971-9892. - ELETTRONICO. - 2015:1(2015), pp. 220-231.
La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività
PINARDI, Roberto
2015
Abstract
La sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha caducato la cosiddetta Robin Tax, si segnala all’attenzione del lettore soprattutto per alcune affermazioni di ampio respiro relative al potere dell’organo di giustizia costituzionale di modulare gli effetti “retroattivi” delle sue decisioni di accoglimento. Affermazioni che costituiscono la premessa teorica da cui discende, nel caso di specie, l’adozione di un’insolita dichiarazione di incostituzionalità con effetti esclusivamente pro futuro, e cioè «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica». L’Autore, dopo aver ricostruito, brevemente, le motivazioni sviluppate dal giudice delle leggi, per un verso, giunge alla conclusione che la Corte, in casi del tutto eccezionali e comunque alla luce di quel «principio di stretta proporzionalità» che viene esplicitato, dalla stessa, in chiusura dell’odierna teorizzazione, può limitare gli effetti pro praeterito delle sue pronunce caducatorie quale esito di un giudizio bilanciato tra diversi i principi di rango costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie; per l’altro, tuttavia, ritiene non esente da critiche l’adozione di dispositivi di accoglimento totalmente irretroattivi. Giacché, a tacer d’altro, pronunce del genere: a) si pongono in antitesi con quel carattere di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale che costituisce, al contrario, uno degli aspetti che meglio caratterizzano il tipo di controllo sulle leggi che è stato accolto, nel nostro ordinamento, tramite l’adozione dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948; b) contrastano con il diritto «inviolabile» alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui la Corte, con la sua decisione, disattende, in ultima analisi, le legittime aspettative di chi, nel processo principale, aveva eccepito, a giusta ragione, l’esistenza di un vizio di incostituzionalità.File | Dimensione | Formato | |
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