La sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014 si segnala all’attenzione del lettore per il dispositivo singolarmente “manipolativo”. Da un lato, infatti, il giudice delle leggi si pronuncia per l’illegittimità della normativa censurata limitando, tuttavia, gli effetti retroattivi della sua decisione. La Corte, infatti, accerta che il vulnus costituzionale che originariamente inficiava la disciplina sindacata è venuto meno, in seguito, quale conseguenza della modifica legislativa del tertium comparationis. La normativa impugnata, pertanto, viene annullata in relazione, esclusivamente, ad una specifica tranche temporale della sua vigenza (“sino al 17 settembre 2011”). Dando vita, così, sotto questo profilo - per la terza volta, a quanto risulta, nell’intera giurisprudenza costituzionale - ad una interessante pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta” - esattamente speculare alle ben più note decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta” - la cui astratta configurazione merita, secondo l’Autore, approvazione. Dall’altro, va posto in evidenza come la Corte pervenga, contestualmente, ad una decisione di carattere “sostitutivo”. Sicché l’utilizzo di più tecniche decisionali distinte al fine di risolvere un’unica quaestio legitimitatis consente di inserire la pronuncia in commento all’interno del ristretto novero delle sentenze recentemente definite “miste” (ma che forse meglio potrebbero essere qualificate come “complesse”), ossia di decisioni nelle quali la Consulta “somma”, in un’unica pronuncia, gli effetti prodotti da strumenti differenti di rimodulazione della normativa sottoposta al suo sindacato e quindi altera in maniera particolarmente ampia ed approfondita la portata prescrittiva di tale disciplina. Accrescendo, pertanto, il grado di incisività con cui Essa è solita partecipare, mediante l’impiego di questa o quella tecnica decisionale singolarmente utilizzata, al rinnovamento, secondo Costituzione, del sistema normativo.

Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia “complessa”) / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2:(2014), pp. 1530-1537.

Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia “complessa”)

PINARDI, Roberto
2014

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014 si segnala all’attenzione del lettore per il dispositivo singolarmente “manipolativo”. Da un lato, infatti, il giudice delle leggi si pronuncia per l’illegittimità della normativa censurata limitando, tuttavia, gli effetti retroattivi della sua decisione. La Corte, infatti, accerta che il vulnus costituzionale che originariamente inficiava la disciplina sindacata è venuto meno, in seguito, quale conseguenza della modifica legislativa del tertium comparationis. La normativa impugnata, pertanto, viene annullata in relazione, esclusivamente, ad una specifica tranche temporale della sua vigenza (“sino al 17 settembre 2011”). Dando vita, così, sotto questo profilo - per la terza volta, a quanto risulta, nell’intera giurisprudenza costituzionale - ad una interessante pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta” - esattamente speculare alle ben più note decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta” - la cui astratta configurazione merita, secondo l’Autore, approvazione. Dall’altro, va posto in evidenza come la Corte pervenga, contestualmente, ad una decisione di carattere “sostitutivo”. Sicché l’utilizzo di più tecniche decisionali distinte al fine di risolvere un’unica quaestio legitimitatis consente di inserire la pronuncia in commento all’interno del ristretto novero delle sentenze recentemente definite “miste” (ma che forse meglio potrebbero essere qualificate come “complesse”), ossia di decisioni nelle quali la Consulta “somma”, in un’unica pronuncia, gli effetti prodotti da strumenti differenti di rimodulazione della normativa sottoposta al suo sindacato e quindi altera in maniera particolarmente ampia ed approfondita la portata prescrittiva di tale disciplina. Accrescendo, pertanto, il grado di incisività con cui Essa è solita partecipare, mediante l’impiego di questa o quella tecnica decisionale singolarmente utilizzata, al rinnovamento, secondo Costituzione, del sistema normativo.
2014
2
1530
1537
Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia “complessa”) / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2:(2014), pp. 1530-1537.
Pinardi, Roberto
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