Lo scritto trae spunto dalla vicenda giurisprudenziale che ha preceduto lo svolgimento del referendum abrogativo sulla l. n. 51 del 2010 (recante: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»). con lo scopo: (A) di indagare su alcune questioni di natura procedurale emerse in maniera esemplare nel corso della vicenda de qua e determinate dalla circostanza che la Corte costituzionale, contemporaneamente al sindacato sull’ammissibilità della richiesta di ablazione popolare, era chiamata a giudicare anche sulla legittimità costituzionale (di parte) della normativa in essa ricompresa; (B) di riflettere su alcuni problemi che nascono dall’intreccio dei compiti svolti dall’Ufficio centrale per il referendum e dalla Consulta nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, la normativa oggetto della richiesta dei promotori venga annullata o modificata ad opera del giudice delle leggi. L'Autore giunge, pertanto, sotto questo profilo, a motivare, più in generale, la tesi dell’opportunità di una riforma della l. n. 352 del 1970 con cui si provveda a trasferire la competenza a sindacare sulla proseguibilità delle operazioni referendarie in capo all’organo di giustizia costituzionale.
Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - II:(2016), pp. 807-820.
Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale
PINARDI, Roberto
2016
Abstract
Lo scritto trae spunto dalla vicenda giurisprudenziale che ha preceduto lo svolgimento del referendum abrogativo sulla l. n. 51 del 2010 (recante: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»). con lo scopo: (A) di indagare su alcune questioni di natura procedurale emerse in maniera esemplare nel corso della vicenda de qua e determinate dalla circostanza che la Corte costituzionale, contemporaneamente al sindacato sull’ammissibilità della richiesta di ablazione popolare, era chiamata a giudicare anche sulla legittimità costituzionale (di parte) della normativa in essa ricompresa; (B) di riflettere su alcuni problemi che nascono dall’intreccio dei compiti svolti dall’Ufficio centrale per il referendum e dalla Consulta nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, la normativa oggetto della richiesta dei promotori venga annullata o modificata ad opera del giudice delle leggi. L'Autore giunge, pertanto, sotto questo profilo, a motivare, più in generale, la tesi dell’opportunità di una riforma della l. n. 352 del 1970 con cui si provveda a trasferire la competenza a sindacare sulla proseguibilità delle operazioni referendarie in capo all’organo di giustizia costituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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