L’Autore annota una sentenza del Tribunale di Roma avente a oggetto un fenomeno diffuso nella prassi applicativa della legge n. 146/1990 (prima e dopo la novella del 2000): lo sciopero è, in sé, legittimo ma diventa comportamento illecito non avendo i sindacati ricorrenti adempiuto all’invito (nel caso di specie, alla riduzione della sua durata) operato dalla Commissione di garanzia. Il Tribunale ritiene infondati i tre motivi di impegnativa delle organizzazioni sindacali. Con il terzo motivo, in particolare, i sindacati ricorrenti contestavano l’illegittimità sostanziale della delibera sanzionatoria della Commissione ; i motivi di doglianza attenevano al merito della delibera di invito della Commissione sulla base della quale i sindacati – inadempienti al detto invito – sono stati sanzionati con il provvedimento impugnato. Tuttavia riteneva il Tribunale che l’art. 20-bis della legge n. 146/1990 prevede sic et simpliciter la possibilità di adire il giudice del lavoro territorialmente competente al fine di ricorrere avverso le deliberazioni della Commissione in materia di sanzioni. Il richiamo a tali deliberazioni, senza ulteriori precisazioni, evidenzierebbe che l’unico provvedimento sul quale il giudice ordinario può delibare è quello sanzionatorio. Il giudice avrebbe il compito di verificare il rispetto delle modalità e dei tempi del procedimento sanzionatorio, nonché la legittimità sostanziale della sanzione, vale a dire la sussistenza della violazione. Rimarrebbe invece estraneo ogni motivo attinente la legittimità formale e sostanziale della delibera posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio. L’Autore non condivide tale ultima soluzione, ritenendo – in linea con un’autorevole dottrina – che il giudice adito per l’impugnazione della delibera della Commissione di valutazione negativa - non diversamente da quello adito per l’impugnazione del decreto sanzionatorio della mancata osservanza dell’ordinanza di precettazione – possa conoscere anche, incidenter tantum, della legittimità dell’atto amministrativo presupposto, nel caso di specie della delibera presupposta della Commissione di invito a ridurre la durata dell’astensione collettiva
Sciopero nei servizi essenziali: procedimento sanzionatorio e ambito di cognizione del giudice del lavoro adito ex art. 20-bis, legge n. 146/1990 / Allamprese, Andrea. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 2:(2003), pp. 406-417.
Sciopero nei servizi essenziali: procedimento sanzionatorio e ambito di cognizione del giudice del lavoro adito ex art. 20-bis, legge n. 146/1990
ALLAMPRESE, Andrea
2003
Abstract
L’Autore annota una sentenza del Tribunale di Roma avente a oggetto un fenomeno diffuso nella prassi applicativa della legge n. 146/1990 (prima e dopo la novella del 2000): lo sciopero è, in sé, legittimo ma diventa comportamento illecito non avendo i sindacati ricorrenti adempiuto all’invito (nel caso di specie, alla riduzione della sua durata) operato dalla Commissione di garanzia. Il Tribunale ritiene infondati i tre motivi di impegnativa delle organizzazioni sindacali. Con il terzo motivo, in particolare, i sindacati ricorrenti contestavano l’illegittimità sostanziale della delibera sanzionatoria della Commissione ; i motivi di doglianza attenevano al merito della delibera di invito della Commissione sulla base della quale i sindacati – inadempienti al detto invito – sono stati sanzionati con il provvedimento impugnato. Tuttavia riteneva il Tribunale che l’art. 20-bis della legge n. 146/1990 prevede sic et simpliciter la possibilità di adire il giudice del lavoro territorialmente competente al fine di ricorrere avverso le deliberazioni della Commissione in materia di sanzioni. Il richiamo a tali deliberazioni, senza ulteriori precisazioni, evidenzierebbe che l’unico provvedimento sul quale il giudice ordinario può delibare è quello sanzionatorio. Il giudice avrebbe il compito di verificare il rispetto delle modalità e dei tempi del procedimento sanzionatorio, nonché la legittimità sostanziale della sanzione, vale a dire la sussistenza della violazione. Rimarrebbe invece estraneo ogni motivo attinente la legittimità formale e sostanziale della delibera posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio. L’Autore non condivide tale ultima soluzione, ritenendo – in linea con un’autorevole dottrina – che il giudice adito per l’impugnazione della delibera della Commissione di valutazione negativa - non diversamente da quello adito per l’impugnazione del decreto sanzionatorio della mancata osservanza dell’ordinanza di precettazione – possa conoscere anche, incidenter tantum, della legittimità dell’atto amministrativo presupposto, nel caso di specie della delibera presupposta della Commissione di invito a ridurre la durata dell’astensione collettivaPubblicazioni consigliate
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris