Il saggio si propone di tracciare un primo quadro complessivo e di svolgere qualche breve riflessione di sintesi in ordine ai controlli di ammissibilità e di regolarità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria.A tal fine l’A. analizza le previsioni adottate, in materia, dalle quindici Regioni ad autonomia ordinaria esaminando sia i loro statuti (o bozze di statuti) sia le relative leggi di attuazione.Ne esce un quadro complesso e articolato, che è senz'altro meritevole, in quanto tale, di ulteriori approfondimenti. E' possibile affermare, tuttavia, sin d'ora:a) che le Regioni hanno dato vita ad un sistema di controllo delle richieste referendarie connotato da un buon grado di eterogeneità, soprattutto se paragonate ad altri campi di intervento del legislatore regionale a seguito delle riforme costituzionali che si sono succedute a cavallo del secolo scorso;b) che le discipline in materia sono ispirate ampiamente a soluzioni già praticate in ambito statale, sia a livello normativo (l. n. 352 del 1970) che giurisprudenziale;c) che non mancano, però, alcune novità di non piccolo rilievo, ad iniziare dal fatto di aver generalmente affidato la verifica sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste ad un unico "giudice", e cioè ai neo-istituiti organi di garanzia statutaria.
I controlli di regolarità e di ammissibilità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria / Pinardi, Roberto. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - ELETTRONICO. - 1:(2012), pp. 1-15.
I controlli di regolarità e di ammissibilità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria
PINARDI, Roberto
2012
Abstract
Il saggio si propone di tracciare un primo quadro complessivo e di svolgere qualche breve riflessione di sintesi in ordine ai controlli di ammissibilità e di regolarità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria.A tal fine l’A. analizza le previsioni adottate, in materia, dalle quindici Regioni ad autonomia ordinaria esaminando sia i loro statuti (o bozze di statuti) sia le relative leggi di attuazione.Ne esce un quadro complesso e articolato, che è senz'altro meritevole, in quanto tale, di ulteriori approfondimenti. E' possibile affermare, tuttavia, sin d'ora:a) che le Regioni hanno dato vita ad un sistema di controllo delle richieste referendarie connotato da un buon grado di eterogeneità, soprattutto se paragonate ad altri campi di intervento del legislatore regionale a seguito delle riforme costituzionali che si sono succedute a cavallo del secolo scorso;b) che le discipline in materia sono ispirate ampiamente a soluzioni già praticate in ambito statale, sia a livello normativo (l. n. 352 del 1970) che giurisprudenziale;c) che non mancano, però, alcune novità di non piccolo rilievo, ad iniziare dal fatto di aver generalmente affidato la verifica sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste ad un unico "giudice", e cioè ai neo-istituiti organi di garanzia statutaria.File | Dimensione | Formato | |
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