Il contributo esamina la sentenza del Tribunale di Genova del 24 maggio 2011, che interviene sulla problematica del divieto di conversione dei rapporti a termine stipulati dai precari della scuola pubblica con il Miur e dell’individuazione dei criteri di quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, onde assicurarne la conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine nel settore pubblico, secondo l’interpretazione che la Corte di giustizia dell’UE ha finora dato della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70. L’Autore ripercorre, dapprima, gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di sanzioni contro l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine nella pubblica amministrazione. L'Autore, quindi, si interroga sulla congruità e adeguatezza delle soluzioni sanzionatorie prospettate, e giunge a giustificare la prevalenza della soluzione sanzionatoria rispetto a quella della stabilizzazione, anche in considerazione dei principi normativi dell'Unione europea e nazionali. E ciò, con la precisazione che il risarcimento del danno deve essere basato su parametri certi, in quanto il lavoratore (nella specie appartenente al personale Ata della scuola pubblica) – che non può essere reintegrato per i limiti normativi speciali che nel pubblico impiego impediscono la stabilizzazione – avrà diritto al risarcimento del danno determinato sulla base dei criteri fissati in maniera certa dall’art. 18 della legge n. 300/1970 (norma che garantisce la tutela reale) e mediante la corresponsione delle 15 mensilità, che rappresentano, appunto, il “valore” (ovviamente indicativo e convenzionale) del "posto di lavoro", ovvero le mensilità che il dipendente può chiedere in alternativa alla reintegrazione.
I precari della scuola tra diritto interno e diritto dell’Unione europea / Allamprese, Andrea. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 1591-7681. - STAMPA. - 2:(2011), pp. 254-272.
I precari della scuola tra diritto interno e diritto dell’Unione europea
ALLAMPRESE, Andrea
2011
Abstract
Il contributo esamina la sentenza del Tribunale di Genova del 24 maggio 2011, che interviene sulla problematica del divieto di conversione dei rapporti a termine stipulati dai precari della scuola pubblica con il Miur e dell’individuazione dei criteri di quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, onde assicurarne la conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine nel settore pubblico, secondo l’interpretazione che la Corte di giustizia dell’UE ha finora dato della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70. L’Autore ripercorre, dapprima, gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di sanzioni contro l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine nella pubblica amministrazione. L'Autore, quindi, si interroga sulla congruità e adeguatezza delle soluzioni sanzionatorie prospettate, e giunge a giustificare la prevalenza della soluzione sanzionatoria rispetto a quella della stabilizzazione, anche in considerazione dei principi normativi dell'Unione europea e nazionali. E ciò, con la precisazione che il risarcimento del danno deve essere basato su parametri certi, in quanto il lavoratore (nella specie appartenente al personale Ata della scuola pubblica) – che non può essere reintegrato per i limiti normativi speciali che nel pubblico impiego impediscono la stabilizzazione – avrà diritto al risarcimento del danno determinato sulla base dei criteri fissati in maniera certa dall’art. 18 della legge n. 300/1970 (norma che garantisce la tutela reale) e mediante la corresponsione delle 15 mensilità, che rappresentano, appunto, il “valore” (ovviamente indicativo e convenzionale) del "posto di lavoro", ovvero le mensilità che il dipendente può chiedere in alternativa alla reintegrazione.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
I precari della scuola.pdf
Accesso riservato
Tipologia:
Versione pubblicata dall'editore
Dimensione
2.54 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.54 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris