Con la decisione in commento il Consiglio di Stato conferma che gli insegnanti di religione – o delle attività didattiche formative alternative – possono partecipare a pieno titolo alla determinazione del credito scolastico in relazione alle materie da loro insegnate. Secondo i giudici di Palazzo Spada sussiste il diritto/dovere – per gli alunni che abbiano scelto di frequentare l’insegnamento di religione cattolica o la materia alternativa – di essere valutati in relazione alla propria carriera scolastica complessiva, ivi compresa quella relativa al profitto, all’assiduità della frequenza ed all’interesse e l’impegno nella partecipazione all’insegnamento opzionale prescelto. Da ciò non scaturirebbe alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi che non optano per insegnamenti alternativi, in quanto questi hanno le medesime possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico rispetto agli studenti che seguono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi. Tale decisione non convince appieno, sia per il fatto che essa appare difficilmente compatibile con la piena garanzia della libertà di coscienza degli alunni, sia perché chi – in ossequio ad un diritto costituzionalmente garantito - decide di non seguire alcun insegnamento alternativo potrà disporre di una materia in meno (e dunque di una chance in meno) per alzare il proprio credito scolastico ed avere una valutazione più elevata all’esame di maturità.

L'insegnamento della religione concorre nell'attribuzione del credito scolastico. Con buona pace della libertà di coscienza / Pacillo, Vincenzo. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 10:(2010), pp. 1351-1362.

L'insegnamento della religione concorre nell'attribuzione del credito scolastico. Con buona pace della libertà di coscienza

PACILLO, Vincenzo
2010

Abstract

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato conferma che gli insegnanti di religione – o delle attività didattiche formative alternative – possono partecipare a pieno titolo alla determinazione del credito scolastico in relazione alle materie da loro insegnate. Secondo i giudici di Palazzo Spada sussiste il diritto/dovere – per gli alunni che abbiano scelto di frequentare l’insegnamento di religione cattolica o la materia alternativa – di essere valutati in relazione alla propria carriera scolastica complessiva, ivi compresa quella relativa al profitto, all’assiduità della frequenza ed all’interesse e l’impegno nella partecipazione all’insegnamento opzionale prescelto. Da ciò non scaturirebbe alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi che non optano per insegnamenti alternativi, in quanto questi hanno le medesime possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico rispetto agli studenti che seguono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi. Tale decisione non convince appieno, sia per il fatto che essa appare difficilmente compatibile con la piena garanzia della libertà di coscienza degli alunni, sia perché chi – in ossequio ad un diritto costituzionalmente garantito - decide di non seguire alcun insegnamento alternativo potrà disporre di una materia in meno (e dunque di una chance in meno) per alzare il proprio credito scolastico ed avere una valutazione più elevata all’esame di maturità.
2010
10
1351
1362
L'insegnamento della religione concorre nell'attribuzione del credito scolastico. Con buona pace della libertà di coscienza / Pacillo, Vincenzo. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 10:(2010), pp. 1351-1362.
Pacillo, Vincenzo
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