La nota esamina la sentenza n. 16634 del 2005 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte affronta la problematica relativa alla garanzia del godimento effettivo delle festività infrasettimanali. Si sofferma sull’interpretazione data dalla giurisprudenza e dalla dottrina alla legislazione in tema di festività (art. 5, L. n. 260 del 1949, modificato dall’art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 e dagli artt. 2, 3 e 4 di quest’ultima legge) per arrivare alla conclusione che non sussiste un obbligo “generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege alla celebrazione di ricorrenze civili e religiose. Infine la Cassazione si pone il quesito se una regola contrattuale collettiva (nella specie, la clausola di cui all’art. 110 c.c.n.l. enti lirici, invocata dalla Fondazione resistente) possa legittimamente prevedere un siffatto obbligo. La conclusione è in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale un contratto collettivo non può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali, se non nel caso in cui il titolare del diritto stesso abbia conferito mandato ad hoc
Ancora sul diritto di astensione dal lavoro nei riposi festivi infrasettimanali / Allamprese, Andrea. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 56-59.
Ancora sul diritto di astensione dal lavoro nei riposi festivi infrasettimanali
ALLAMPRESE, Andrea
2006
Abstract
La nota esamina la sentenza n. 16634 del 2005 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte affronta la problematica relativa alla garanzia del godimento effettivo delle festività infrasettimanali. Si sofferma sull’interpretazione data dalla giurisprudenza e dalla dottrina alla legislazione in tema di festività (art. 5, L. n. 260 del 1949, modificato dall’art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 e dagli artt. 2, 3 e 4 di quest’ultima legge) per arrivare alla conclusione che non sussiste un obbligo “generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege alla celebrazione di ricorrenze civili e religiose. Infine la Cassazione si pone il quesito se una regola contrattuale collettiva (nella specie, la clausola di cui all’art. 110 c.c.n.l. enti lirici, invocata dalla Fondazione resistente) possa legittimamente prevedere un siffatto obbligo. La conclusione è in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale un contratto collettivo non può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali, se non nel caso in cui il titolare del diritto stesso abbia conferito mandato ad hocPubblicazioni consigliate
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