Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale chiarisce come la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione – condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice – non contraddica l’aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Detta decisione, tuttavia, pare fondare le proprie ragioni su presupposti quantomeno discutibili. “La famiglia” di riferimento – ossia quella ove i figli legittimi assurgono (ancora) ad archetipi dell’identità familiare – risulta infatti difficilmente compatibile con l’odierna struttura sociale. La prole naturale è lungi dall’essere percepita oggidì quale elemento estraneo alla famiglia ed è perciò facilmente ipotizzabile anche in capo ad essa l’esistenza di un possibile peculiare legame con i beni ereditari, non più dunque “riservati” con preferenza alla prole legittima. Il differente trattamento in sede di divisione ereditaria nei confronti del figlio naturale, quindi, non trovando – in un’ottica sociale aggiornata – alcuna plausibile giustificazione nella necessità di tutelare i diritti dei figli legittimi, costituisce allora violazione del divieto di differenzazioni basate su condizioni personali e sociali.

Il diritto di commutazione fra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione / Vignudelli, Leopoldo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 4:(2010), pp. 352-356.

Il diritto di commutazione fra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione

VIGNUDELLI, Leopoldo
2010

Abstract

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale chiarisce come la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione – condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice – non contraddica l’aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Detta decisione, tuttavia, pare fondare le proprie ragioni su presupposti quantomeno discutibili. “La famiglia” di riferimento – ossia quella ove i figli legittimi assurgono (ancora) ad archetipi dell’identità familiare – risulta infatti difficilmente compatibile con l’odierna struttura sociale. La prole naturale è lungi dall’essere percepita oggidì quale elemento estraneo alla famiglia ed è perciò facilmente ipotizzabile anche in capo ad essa l’esistenza di un possibile peculiare legame con i beni ereditari, non più dunque “riservati” con preferenza alla prole legittima. Il differente trattamento in sede di divisione ereditaria nei confronti del figlio naturale, quindi, non trovando – in un’ottica sociale aggiornata – alcuna plausibile giustificazione nella necessità di tutelare i diritti dei figli legittimi, costituisce allora violazione del divieto di differenzazioni basate su condizioni personali e sociali.
2010
4
352
356
Il diritto di commutazione fra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione / Vignudelli, Leopoldo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 4:(2010), pp. 352-356.
Vignudelli, Leopoldo
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