Lo scritto commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2008, relativa alla legge istitutiva della Consulta statutaria della Regione Calabria.In particolare si sostiene che:a) la sentenza non dia risposta alla questione relativa alla legittimità o meno della previsione della necessità di una nuova deliberazione del Consiglio regionale assunta a maggioranza assoluta per superare una decisione negativa della Consulta statutaria su progetti di legge o di regolamento del Consiglio. Ciò correttamente, poichè sulla base dei parametri indicati dal ricorso, non era possibile, in realtà, che concludere nel senso dell’infondatezza, giacchè mancava un riferimento all’art. 121 Cost., e cioè al parametro in relazione al quale può sorgere il dubbio in questione.b) Si condivide il dispositivo di accoglimento ma non le sue motivazioni, poichè la collocazione temporale del controllo non può, da sola, rappresentare motivo di illegittimità per superamento della sfera delle attribuzioni regionali , dato che il punto cruciale su cui valutare, in particolare, la possibile lesione del principio di unità della giurisdizione costituzionale e della competenza statale in materia giurisdizionale nel suo complesso non può essere costituito dal momento dell’intervento dell’organo di garanzia statutaria quanto, piuttosto, dagli effetti che tale intervento produce.c) Ciò vale soprattutto per i conflitti tra organi che è probabile sorgano su atti già perfetti, ma in relazione ai quali esistono soluzioni di intervento successivo rispettose dell’esigenza di non giungere ad un sostanziale annullamento degli stessi.d) Lo scritto si sofferma infine sull’opportunità della scelta della Corte di ricorrere ad un rigetto “con interpretazione” invece che alla dichiarazione di incostituzionalità, ritenuta in questo caso preferibile.
Un piccolo (e claudicante) passo verso la definizione dei poteri degli organi di garanzia statutaria / Aloisio, Salvatore. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 3:(2008), pp. 2278-2287.
Un piccolo (e claudicante) passo verso la definizione dei poteri degli organi di garanzia statutaria
ALOISIO, Salvatore
2008
Abstract
Lo scritto commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2008, relativa alla legge istitutiva della Consulta statutaria della Regione Calabria.In particolare si sostiene che:a) la sentenza non dia risposta alla questione relativa alla legittimità o meno della previsione della necessità di una nuova deliberazione del Consiglio regionale assunta a maggioranza assoluta per superare una decisione negativa della Consulta statutaria su progetti di legge o di regolamento del Consiglio. Ciò correttamente, poichè sulla base dei parametri indicati dal ricorso, non era possibile, in realtà, che concludere nel senso dell’infondatezza, giacchè mancava un riferimento all’art. 121 Cost., e cioè al parametro in relazione al quale può sorgere il dubbio in questione.b) Si condivide il dispositivo di accoglimento ma non le sue motivazioni, poichè la collocazione temporale del controllo non può, da sola, rappresentare motivo di illegittimità per superamento della sfera delle attribuzioni regionali , dato che il punto cruciale su cui valutare, in particolare, la possibile lesione del principio di unità della giurisdizione costituzionale e della competenza statale in materia giurisdizionale nel suo complesso non può essere costituito dal momento dell’intervento dell’organo di garanzia statutaria quanto, piuttosto, dagli effetti che tale intervento produce.c) Ciò vale soprattutto per i conflitti tra organi che è probabile sorgano su atti già perfetti, ma in relazione ai quali esistono soluzioni di intervento successivo rispettose dell’esigenza di non giungere ad un sostanziale annullamento degli stessi.d) Lo scritto si sofferma infine sull’opportunità della scelta della Corte di ricorrere ad un rigetto “con interpretazione” invece che alla dichiarazione di incostituzionalità, ritenuta in questo caso preferibile.Pubblicazioni consigliate
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