Il saggio è dedicato all’analisi di un problema sinora mai presentatosi all’attenzione della Corte costituzionale e consistente nello stabilire l’ammissibilità di conflitti tra poteri che vengano sollevati dai rappresentanti dei 50.000 firmatari di un progetto di legge di iniziativa popolare.L’A., in quest’ottica, dapprima individua, sulla base della giurisprudenza costituzionale pregressa riguardante i conflitti di attribuzione che abbiano coinvolto poteri esterni allo Stato- apparato, i criteri di giudizio che la Consulta si troverebbe presumibilmente ad applicare nel decidere sull’ammissibilità di un conflitto del genere. In secondo luogo, inoltre, facendo applicazione di tali criteri, l'A.:a) giunge a sostenere l’ammissibilità, sul piano soggettivo, di un conflitto sollevato dai promotori dell’iniziativa in questione;b) individua, sul piano oggettivo, alcuni casi concreti in cui potrebbe effettivamente sorgere un conflitto in materia sottoponibile alla valutazione del giudice costituzionale. Si tratta comunque di ipotesi che riguardando un cattivo uso del potere assegnato alla Camera destinataria di valutare la ricevibilità del progetto di legge si collocano tutte all’interno di un arco temporale ben delimitato che va dal momento del deposito del progetto presso l’Assemblea legislativa sino al momento dell’assegnazione dello stesso alla commissione parlamentare competente. Dovendo infatti ritenersi che non esiste un obbligo, per il legislatore, di pronunciarsi nel merito dello specifico testo presentato, quanto piuttosto di prendere in esame l’atto di iniziativa popolare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente che dà concreta attuazione alla previsione contenuta nell’art. 71, comma 2 Cost.
Iniziativa legislativa popolare e conflitto tra poteri / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - I:(2012), pp. 859-878.
Iniziativa legislativa popolare e conflitto tra poteri
PINARDI, Roberto
2012
Abstract
Il saggio è dedicato all’analisi di un problema sinora mai presentatosi all’attenzione della Corte costituzionale e consistente nello stabilire l’ammissibilità di conflitti tra poteri che vengano sollevati dai rappresentanti dei 50.000 firmatari di un progetto di legge di iniziativa popolare.L’A., in quest’ottica, dapprima individua, sulla base della giurisprudenza costituzionale pregressa riguardante i conflitti di attribuzione che abbiano coinvolto poteri esterni allo Stato- apparato, i criteri di giudizio che la Consulta si troverebbe presumibilmente ad applicare nel decidere sull’ammissibilità di un conflitto del genere. In secondo luogo, inoltre, facendo applicazione di tali criteri, l'A.:a) giunge a sostenere l’ammissibilità, sul piano soggettivo, di un conflitto sollevato dai promotori dell’iniziativa in questione;b) individua, sul piano oggettivo, alcuni casi concreti in cui potrebbe effettivamente sorgere un conflitto in materia sottoponibile alla valutazione del giudice costituzionale. Si tratta comunque di ipotesi che riguardando un cattivo uso del potere assegnato alla Camera destinataria di valutare la ricevibilità del progetto di legge si collocano tutte all’interno di un arco temporale ben delimitato che va dal momento del deposito del progetto presso l’Assemblea legislativa sino al momento dell’assegnazione dello stesso alla commissione parlamentare competente. Dovendo infatti ritenersi che non esiste un obbligo, per il legislatore, di pronunciarsi nel merito dello specifico testo presentato, quanto piuttosto di prendere in esame l’atto di iniziativa popolare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente che dà concreta attuazione alla previsione contenuta nell’art. 71, comma 2 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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