la nota commenta il mutamento di indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, tornando ad un orientamento seguìto sino alla fine degli anni '80, hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria sulle liti aventi ad oggetto l'adempimento del rapporto di rivalsa fra sostituto e sostituito d'imposta.
Le Sezioni Unite tornano al passato: le liti tra sostituto e sostituito d'imposta rientrano nella giurisdizione ordinaria (nota a Cass., Sez. Un., 26 giugno 2009, n. 15031) / Turchi, Alessandro. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 2557-2560.
Le Sezioni Unite tornano al passato: le liti tra sostituto e sostituito d'imposta rientrano nella giurisdizione ordinaria (nota a Cass., Sez. Un., 26 giugno 2009, n. 15031)
TURCHI, Alessandro
2009
Abstract
la nota commenta il mutamento di indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, tornando ad un orientamento seguìto sino alla fine degli anni '80, hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria sulle liti aventi ad oggetto l'adempimento del rapporto di rivalsa fra sostituto e sostituito d'imposta.File | Dimensione | Formato | |
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