la nota commenta una sentenza della Corte di cassazione conforme all'indirizzo che esclude la prededucibilità, ai fini dell'ammissione al passivo del fallimento dell'imprenditore, del credito di rivalsa IVA vantato dal professionista nei confronti dell'imprenditore medesimo per prestazioni effettuate prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Non è prededucibile il credito di rivalsa IVA del professionista, relativo a prestazioni rese prima del fallimento (nota a Cass., 12 giugno 2008, n. 15690) / Turchi, Alessandro. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 245-246.
Non è prededucibile il credito di rivalsa IVA del professionista, relativo a prestazioni rese prima del fallimento (nota a Cass., 12 giugno 2008, n. 15690)
TURCHI, Alessandro
2009
Abstract
la nota commenta una sentenza della Corte di cassazione conforme all'indirizzo che esclude la prededucibilità, ai fini dell'ammissione al passivo del fallimento dell'imprenditore, del credito di rivalsa IVA vantato dal professionista nei confronti dell'imprenditore medesimo per prestazioni effettuate prima dell'apertura della procedura concorsuale.File | Dimensione | Formato | |
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