Al fine dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari non è necessaria la preventiva dimostrazione della qualifica di imprenditore del contribuente controllato, in quanto - diversamente da come argomentato dalla Suprema Corte - la disposizione è articolata in maniera tale da applicarsi a tutti i soggetti passivi delle imposte sui redditi. La considerazione unitaria e l'altrettanto unitaria qualificazione della disposizione come presunzione legale relativa, operata dalla Cassazione, ben si attaglia alla seconda fattispecie presuntiva relativa ai "prelevamenti", ma non anche alla prima, che pare invece qualificabile come presunzione semplice. L'innesto dell'accertamento sintetico su tale ultima fattispecie presuntiva determina una "doppia presunzione" che non stravolge l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a differenza di quanto sostiene la Corte di cassazione, ferma restando in capo al giudice la valutazione ultima circa la fondatezza del percorso presuntivo e della quantificazione sintetica del reddito.Sommario: La ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale. L'irrilevanza della qualifica di imprenditore ai fini dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari. Le movimentazioni bancarie quali elementi base di due distinte presunzioni aventi natura diversa. L'accertamento sintetico, il fatto-indice di tipo presuntivo e l'onere della prova.
Ricostruzione sintetica del reddito imponibile fondata su dati bancari / Contrino, Angelo. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - 5:(2008), pp. 388-394.
Ricostruzione sintetica del reddito imponibile fondata su dati bancari
CONTRINO, Angelo
2008
Abstract
Al fine dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari non è necessaria la preventiva dimostrazione della qualifica di imprenditore del contribuente controllato, in quanto - diversamente da come argomentato dalla Suprema Corte - la disposizione è articolata in maniera tale da applicarsi a tutti i soggetti passivi delle imposte sui redditi. La considerazione unitaria e l'altrettanto unitaria qualificazione della disposizione come presunzione legale relativa, operata dalla Cassazione, ben si attaglia alla seconda fattispecie presuntiva relativa ai "prelevamenti", ma non anche alla prima, che pare invece qualificabile come presunzione semplice. L'innesto dell'accertamento sintetico su tale ultima fattispecie presuntiva determina una "doppia presunzione" che non stravolge l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a differenza di quanto sostiene la Corte di cassazione, ferma restando in capo al giudice la valutazione ultima circa la fondatezza del percorso presuntivo e della quantificazione sintetica del reddito.Sommario: La ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale. L'irrilevanza della qualifica di imprenditore ai fini dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari. Le movimentazioni bancarie quali elementi base di due distinte presunzioni aventi natura diversa. L'accertamento sintetico, il fatto-indice di tipo presuntivo e l'onere della prova.Pubblicazioni consigliate
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