La sentenza n. 254/2002 si pone come un'ulteriore tappa del percorso giurisprudenziale della Corte Costituzionale in materia di responsabilità delle Poste. A parare dell'Autore, la decisione merita di essere segnalata sia per il tipo di decisione assunta dalla Corte sia per la soluzione adottata nel merito. Sotto il primo profilo, con questa sentenza la Corte ritorna, come nelle prime decisioni in materia, alle pronunce di accoglimento parziale, mentre nel precedente più prossimo la Consulta aveva emesso una sentenza interpretativa di rigetto. Secondo l'Autore, ciò si deve allo scarso seguito avuto in giurisprudenza dall'interpretazione della Corte, che ha così preferito intervenire con una pronuncia di accoglimento in un ambito rilevante come il servizio telegrafico. Nel merito, la decisione presenta una soluzione innovativa anzitutto perché l'illegittimità viene pronunciata esclusivamente in riferimento all'art. 3 Cost. Ciò dimostra, a parere dell'Autore, che è ormai pacifica per la Consulta l'applicabilità del regime di responsabilità di diritto comune alle Poste, salvo che vi siano determinate ragioni oggettive legate alle caratteristiche del servizio a giustificare deroghe. Un secondo elemento di novità è dato dal fatto che la Corte giudica illegittima la disposizione nonostante sia previsto un rimborso in favore dell'utente per l'inadeguatezza dello stesso: la fattispecie viene perciò qualificata non come limitazione ma come esonero da responsabilità. Secondo l'Autore, introducendo il parametro di adeguatezza del risarcimento, così come avviene nella giurisprudenza sull'ordinamento dei trasporti, si potrebbe assistere ad un ampliamento giurisprudenziale per qualificare anche l'ipotesi della limitazione di responsabilità per il servizio di raccomandata, finora giudicata legittima dalla Corte, come illegittimo privilegio per l'inadeguatezza del rimborso. Il regime di responsabilità per il gestore del servizio postale diverrebbe perciò assai prossimo a quello di diritto comune. Se così fosse, conclude l'Autore, si avrebbe una effettiva tutela dell'utente, pur nel contemperamento dell'interesse pubblico a non esporre eccessivi rimborsi il gestore del servizio, a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio stesso.
Tutela dell’utente del servizio postale e giurisprudenza della Corte Costituzionale: un’ulteriore tappa di un lento (ma inesorabile) percorso / Scagliarini, Simone. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 3:(2002), pp. 1859-1865.
Tutela dell’utente del servizio postale e giurisprudenza della Corte Costituzionale: un’ulteriore tappa di un lento (ma inesorabile) percorso
SCAGLIARINI, Simone
2002
Abstract
La sentenza n. 254/2002 si pone come un'ulteriore tappa del percorso giurisprudenziale della Corte Costituzionale in materia di responsabilità delle Poste. A parare dell'Autore, la decisione merita di essere segnalata sia per il tipo di decisione assunta dalla Corte sia per la soluzione adottata nel merito. Sotto il primo profilo, con questa sentenza la Corte ritorna, come nelle prime decisioni in materia, alle pronunce di accoglimento parziale, mentre nel precedente più prossimo la Consulta aveva emesso una sentenza interpretativa di rigetto. Secondo l'Autore, ciò si deve allo scarso seguito avuto in giurisprudenza dall'interpretazione della Corte, che ha così preferito intervenire con una pronuncia di accoglimento in un ambito rilevante come il servizio telegrafico. Nel merito, la decisione presenta una soluzione innovativa anzitutto perché l'illegittimità viene pronunciata esclusivamente in riferimento all'art. 3 Cost. Ciò dimostra, a parere dell'Autore, che è ormai pacifica per la Consulta l'applicabilità del regime di responsabilità di diritto comune alle Poste, salvo che vi siano determinate ragioni oggettive legate alle caratteristiche del servizio a giustificare deroghe. Un secondo elemento di novità è dato dal fatto che la Corte giudica illegittima la disposizione nonostante sia previsto un rimborso in favore dell'utente per l'inadeguatezza dello stesso: la fattispecie viene perciò qualificata non come limitazione ma come esonero da responsabilità. Secondo l'Autore, introducendo il parametro di adeguatezza del risarcimento, così come avviene nella giurisprudenza sull'ordinamento dei trasporti, si potrebbe assistere ad un ampliamento giurisprudenziale per qualificare anche l'ipotesi della limitazione di responsabilità per il servizio di raccomandata, finora giudicata legittima dalla Corte, come illegittimo privilegio per l'inadeguatezza del rimborso. Il regime di responsabilità per il gestore del servizio postale diverrebbe perciò assai prossimo a quello di diritto comune. Se così fosse, conclude l'Autore, si avrebbe una effettiva tutela dell'utente, pur nel contemperamento dell'interesse pubblico a non esporre eccessivi rimborsi il gestore del servizio, a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio stesso.Pubblicazioni consigliate
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