Nel suo intervento ad un Convegno svoltosi a Ferrara nel novembre del 1998, l’A. cerca di dimostrare come il carattere necessariamente propositivo che devono rivestire, in accordo con la giurisprudenza della Corte costituzionale, le richieste di referendum su leggi elettorali, non possa non influire sul giudizio sulla “sufficienza” dell’abrogazione della disciplina sottoposta a referendum, che è atta ad interrompere le relative operazioni ex art. 39 della l. n. 352 del 1970, così come riscritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978. In questo caso, infatti, contrariamente a quanto avviene in generale, gli intendimenti soggettivi dei promotori della richiesta referendaria hanno rilevanza, come s’è detto, anche in positivo. Dovendo quindi ritenersi, da un lato, che il “verso” politico della domanda referendaria debba anche servire ad orientare le valutazioni che vengono compiute dall’Ufficio centrale sulla “sostanziale” novità dei principi che ispirano la nuova disciplina; nonché, dall'altro, che è onere di chi intenda impedire la consultazione popolare adottare una nuova legge che tenga conto di tali intendimenti.

Il giudizio sull'abrogazione «sufficiente» della normativa sottoposta a referendum nel caso di richieste su leggi elettorali / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (1999), pp. 165-176. (Intervento presentato al convegno Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale tenutosi a Ferrara nel 13 novembre 1998).

Il giudizio sull'abrogazione «sufficiente» della normativa sottoposta a referendum nel caso di richieste su leggi elettorali

PINARDI, Roberto
1999

Abstract

Nel suo intervento ad un Convegno svoltosi a Ferrara nel novembre del 1998, l’A. cerca di dimostrare come il carattere necessariamente propositivo che devono rivestire, in accordo con la giurisprudenza della Corte costituzionale, le richieste di referendum su leggi elettorali, non possa non influire sul giudizio sulla “sufficienza” dell’abrogazione della disciplina sottoposta a referendum, che è atta ad interrompere le relative operazioni ex art. 39 della l. n. 352 del 1970, così come riscritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978. In questo caso, infatti, contrariamente a quanto avviene in generale, gli intendimenti soggettivi dei promotori della richiesta referendaria hanno rilevanza, come s’è detto, anche in positivo. Dovendo quindi ritenersi, da un lato, che il “verso” politico della domanda referendaria debba anche servire ad orientare le valutazioni che vengono compiute dall’Ufficio centrale sulla “sostanziale” novità dei principi che ispirano la nuova disciplina; nonché, dall'altro, che è onere di chi intenda impedire la consultazione popolare adottare una nuova legge che tenga conto di tali intendimenti.
1999
Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale
Ferrara
13 novembre 1998
165
176
Pinardi, Roberto
Il giudizio sull'abrogazione «sufficiente» della normativa sottoposta a referendum nel caso di richieste su leggi elettorali / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (1999), pp. 165-176. (Intervento presentato al convegno Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale tenutosi a Ferrara nel 13 novembre 1998).
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