Vale ancora, per i giudici costituzionali, l'immunità procedurale che era prevista, a loro favore, tramite un rinvio all'art. 68, comma 2, Cost., anche dopo che tale disposizione è stata profondamente modificata con la riforma intervenuta, con riferimento ai parlamentari, nel 1993?L.' A. esamina il problema della natura (formale o recettizia) del rinvio in oggetto e sulla base di argomenti di natura letterale, storica ed attinenti alla normativa di attuazione conclude per la seconda delle ipotesi menzionate e dunque per il mantenimento della prerogativa in parola a favore dei membri della Corte. Se questo è sostenibile sulla base di un'analisi del diritto vigente, si può invece discutere, secondo l'A., in una prospettiva de iure condendo, circa la necessità di un'apposita autorizzazione a procedere per sottoporre a procedimento penale i componenti della Consulta. Come dimostra, del resto, l'analisi della disciplina prevista per altri tribunali costituzionali che vengono generalemente accumunati al nostro, dato che i membri di tali Corti non godono, al contrario, della prerogativa di cui si discute.
Appunti in tema di autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (1996), pp. 140-156. (Intervento presentato al convegno L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale tenutosi a Imperia nel 12 e 13 maggio 1995).
Appunti in tema di autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale
PINARDI, Roberto
1996
Abstract
Vale ancora, per i giudici costituzionali, l'immunità procedurale che era prevista, a loro favore, tramite un rinvio all'art. 68, comma 2, Cost., anche dopo che tale disposizione è stata profondamente modificata con la riforma intervenuta, con riferimento ai parlamentari, nel 1993?L.' A. esamina il problema della natura (formale o recettizia) del rinvio in oggetto e sulla base di argomenti di natura letterale, storica ed attinenti alla normativa di attuazione conclude per la seconda delle ipotesi menzionate e dunque per il mantenimento della prerogativa in parola a favore dei membri della Corte. Se questo è sostenibile sulla base di un'analisi del diritto vigente, si può invece discutere, secondo l'A., in una prospettiva de iure condendo, circa la necessità di un'apposita autorizzazione a procedere per sottoporre a procedimento penale i componenti della Consulta. Come dimostra, del resto, l'analisi della disciplina prevista per altri tribunali costituzionali che vengono generalemente accumunati al nostro, dato che i membri di tali Corti non godono, al contrario, della prerogativa di cui si discute.Pubblicazioni consigliate
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