Lo scritto analizza criticamente la giurisprudenza con la quale la Corte costituzionale ha sinora respinto (nella sua quasi totalità) le questioni sollevate in relazione all'art. 34, comma 2, del r. d. lgs. n. 511 del 1946 (Guarantigie della magistratura), il quale dispone che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati "non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a giudice o equiparato".In quest'ottica, pertanto, l'A., in primo luogo, evidenzia alcune specifiche obiezioni che appaiono opponibili alle argomentazioni addotte dalla Corte nelle sentt. nn. 12 del 1971, 220 del 1994 e (soprattutto) 119 del 1995. E questo sia in relazione alla lesione del diritto di difesa del giudice incolpato che la disciplina in oggetto sembra configurare; sia in relazione a quel profilo di irragionevolezza dell'art. 34 che si ricava da un raffronto di tale disciplina con il principio di obbligatorietà della difesa tecnica che vige invece per il processo penale.In secondo luogo, inoltre, da un punto di vista più generale, l'A. critica - nei suoi singoli passaggi e nel suo risultato complessivo - il bilanciamento di valori che appare sotteso all'orientamento giurisprudenziale in parola. Tali critiche si basano: 1) sull'utilizzo, da parte della Consulta, di una nozione formale del concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario; 2) sulla constatazione che la Corte, nel caso di specie, non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che un'insufficiente tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito al giudice incolpato comporta una lesione di altri beni e valori del medesimo rango.
Il problema dell'assistenza difensiva nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 6:(1995), pp. 4617-4644.
Il problema dell'assistenza difensiva nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale
PINARDI, Roberto
1995
Abstract
Lo scritto analizza criticamente la giurisprudenza con la quale la Corte costituzionale ha sinora respinto (nella sua quasi totalità) le questioni sollevate in relazione all'art. 34, comma 2, del r. d. lgs. n. 511 del 1946 (Guarantigie della magistratura), il quale dispone che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati "non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a giudice o equiparato".In quest'ottica, pertanto, l'A., in primo luogo, evidenzia alcune specifiche obiezioni che appaiono opponibili alle argomentazioni addotte dalla Corte nelle sentt. nn. 12 del 1971, 220 del 1994 e (soprattutto) 119 del 1995. E questo sia in relazione alla lesione del diritto di difesa del giudice incolpato che la disciplina in oggetto sembra configurare; sia in relazione a quel profilo di irragionevolezza dell'art. 34 che si ricava da un raffronto di tale disciplina con il principio di obbligatorietà della difesa tecnica che vige invece per il processo penale.In secondo luogo, inoltre, da un punto di vista più generale, l'A. critica - nei suoi singoli passaggi e nel suo risultato complessivo - il bilanciamento di valori che appare sotteso all'orientamento giurisprudenziale in parola. Tali critiche si basano: 1) sull'utilizzo, da parte della Consulta, di una nozione formale del concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario; 2) sulla constatazione che la Corte, nel caso di specie, non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che un'insufficiente tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito al giudice incolpato comporta una lesione di altri beni e valori del medesimo rango.Pubblicazioni consigliate
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris