Lo scritto intende innanzitutto dimostrare l’esistenza di una «zona d’ombra» nella tutela predisposta a favore del diritto al referendum, per quel che concerne, più in particolare, i rimedi utilizzati (od in astratto praticabili), davanti alla Corte costituzionale, nei confronti di pronunce dell’Ufficio centrale che impediscano – in ipotesi, per errore – la prosecuzione dell’iter referendario.Viene indagato, inoltre, se ed entro che limiti sia possibile pervenire, in casi del genere, ad una espansione del sindacato che viene attualmente svolto dal giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ciò che porta l’A. a concludere come, al di là delle motivazioni di politica del diritto che hanno indotto i giudici della Consulta a configurare il rimedio in oggetto in maniera alquanto restrittiva, prevalenti ragioni di ordine giuridico consiglino, viceversa – o meglio impongano – l’abbandono di siffatto orientamento.
Una «zona d’ombra» nel conflitto tra poteri: il giudizio sulle pronunce adottate dall’Ufficio centrale per il referendum / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (2007), pp. 209-223. (Intervento presentato al convegno Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo tenutosi a Modena nel 13 ottobre 2006).
Una «zona d’ombra» nel conflitto tra poteri: il giudizio sulle pronunce adottate dall’Ufficio centrale per il referendum
PINARDI, Roberto
2007
Abstract
Lo scritto intende innanzitutto dimostrare l’esistenza di una «zona d’ombra» nella tutela predisposta a favore del diritto al referendum, per quel che concerne, più in particolare, i rimedi utilizzati (od in astratto praticabili), davanti alla Corte costituzionale, nei confronti di pronunce dell’Ufficio centrale che impediscano – in ipotesi, per errore – la prosecuzione dell’iter referendario.Viene indagato, inoltre, se ed entro che limiti sia possibile pervenire, in casi del genere, ad una espansione del sindacato che viene attualmente svolto dal giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ciò che porta l’A. a concludere come, al di là delle motivazioni di politica del diritto che hanno indotto i giudici della Consulta a configurare il rimedio in oggetto in maniera alquanto restrittiva, prevalenti ragioni di ordine giuridico consiglino, viceversa – o meglio impongano – l’abbandono di siffatto orientamento.Pubblicazioni consigliate
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