Nota a Pret. Torino 7 febbraio 1995. La prima questione riguarda la natura giuridica dell’attività degli istruttori di nuoto e di ginnastica di un circolo sportivo. La sentenza ha deciso nel senso della qualificazione come prestazioni di lavoro autonomo, sul presupposto dell’assenza di assoggettamento a eterodirezione. La sentenza si conforma ad alcune premesse teoriche di carattere generale, che l’A. riassume, sostanzialmente condivise da buona parte della giurisprudenza. La seconda questione, con riferimento ad un diverso gruppo di lavoratori, ha riguardato la soggezione previdenziale di alcuni istruttori di nuoto e di ginnastica legati ad una società sportiva mediante un contratto di lavoro autonomo. Il pretore ha escluso che gli istruttori sportivi possano essere qualificati come addetti a impianti sportivi, ai fini dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria Enpals. L’A. esamina la disciplina in materia e rileva come il pretore abbia elaborato una nozione più restrittiva e rigorosa di “addetto ad impianto sportivo”.
Su qualificazione e inquadramento previdenziale degli istruttori di nuoto e di ginnastica / Tiraboschi, Michele. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - XIV:3, II(1995), pp. 501-508.
Su qualificazione e inquadramento previdenziale degli istruttori di nuoto e di ginnastica
TIRABOSCHI, Michele
1995
Abstract
Nota a Pret. Torino 7 febbraio 1995. La prima questione riguarda la natura giuridica dell’attività degli istruttori di nuoto e di ginnastica di un circolo sportivo. La sentenza ha deciso nel senso della qualificazione come prestazioni di lavoro autonomo, sul presupposto dell’assenza di assoggettamento a eterodirezione. La sentenza si conforma ad alcune premesse teoriche di carattere generale, che l’A. riassume, sostanzialmente condivise da buona parte della giurisprudenza. La seconda questione, con riferimento ad un diverso gruppo di lavoratori, ha riguardato la soggezione previdenziale di alcuni istruttori di nuoto e di ginnastica legati ad una società sportiva mediante un contratto di lavoro autonomo. Il pretore ha escluso che gli istruttori sportivi possano essere qualificati come addetti a impianti sportivi, ai fini dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria Enpals. L’A. esamina la disciplina in materia e rileva come il pretore abbia elaborato una nozione più restrittiva e rigorosa di “addetto ad impianto sportivo”.Pubblicazioni consigliate
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