L'articolo contiene un commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell’art. 2, c. 3 (Aree funzionali per l’interruzione volontaria di gravidanza) della legge della Regione siciliana 5.6.2025, n. 23. L'Autore esamina le argomentazioni portate avanti dalle parti in causa e dai giudici costituzionali. Nella conclusioni l'Autore esprime il proprio dissenso rispetto alla soluzione adottata dai giudici costituzionali, perché può confliggere con l’effettività del diritto di accedere ai trattamenti interruttivi della gravidanza della donna; questo può essere esercitato solo laddove siano presenti nelle strutture ospedaliere medici non obiettori in numero adeguato rispetto alle richieste di accesso ai trattamenti interruttivi, ciò che è possibile solo riservando bandi di concorso a personale disposto a effettuare le prestazioni ivg che altri medici rifiutano di svolgere.
La Consulta salva la legge della Regione Sicilia sulle procedure di reclutamento dei medici non obiettori di coscienza / Allamprese, A.. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 2:(2026), pp. 1-9.
La Consulta salva la legge della Regione Sicilia sulle procedure di reclutamento dei medici non obiettori di coscienza
Andrea Allamprese
2026
Abstract
L'articolo contiene un commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell’art. 2, c. 3 (Aree funzionali per l’interruzione volontaria di gravidanza) della legge della Regione siciliana 5.6.2025, n. 23. L'Autore esamina le argomentazioni portate avanti dalle parti in causa e dai giudici costituzionali. Nella conclusioni l'Autore esprime il proprio dissenso rispetto alla soluzione adottata dai giudici costituzionali, perché può confliggere con l’effettività del diritto di accedere ai trattamenti interruttivi della gravidanza della donna; questo può essere esercitato solo laddove siano presenti nelle strutture ospedaliere medici non obiettori in numero adeguato rispetto alle richieste di accesso ai trattamenti interruttivi, ciò che è possibile solo riservando bandi di concorso a personale disposto a effettuare le prestazioni ivg che altri medici rifiutano di svolgere.| File | Dimensione | Formato | |
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