La Corte costituzionale, deviando dai suoi precedenti, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e se sussistono motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Condivisibile nella sostanza, la sentenza mostra tuttavia svariate opacità nelle sue argomentazioni, a partire dalle considerazioni svolte in tema di clausole generali.
Come si “inventa” una clausola generale. L’esiguità nella motivazione di C. cost., 24 gennaio 2024, n. 5 / Pedrini, F.. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - (2024).
Come si “inventa” una clausola generale. L’esiguità nella motivazione di C. cost., 24 gennaio 2024, n. 5.
Pedrini, F.
2024
Abstract
La Corte costituzionale, deviando dai suoi precedenti, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e se sussistono motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Condivisibile nella sostanza, la sentenza mostra tuttavia svariate opacità nelle sue argomentazioni, a partire dalle considerazioni svolte in tema di clausole generali.File | Dimensione | Formato | |
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