Nei decreti qui commentati viene ribadito come il diritto di critica, quale espressione della più ampia libertà di pensiero costituzionalmente tutelata, debba essere esercitato sempre nel rispetto della veridicità dei fatti, della loro rilevanza sociale e, soprattutto, nel rispetto della correttezza espressiva della critica. Al contempo si evidenzia la straordinaria attualità di una norma statutaria, l'art. 17 St. Lav., la quale recupera la propria vitalità per rispondere ai rischi di disintermediazione che il tumultuoso e incontrollato sviluppo tecnologico trasporta con sé; tra i tanti, la possibilità, attraverso i social media o altri strumenti informatici, di alimentare percorsi aggregativi di una “falsa” o “compiacente” rappresentanza sindacale, incarnata da quelle organizzazioni che non sono portatrici di un interesse collettivo costituzionalmente tutelato ma costituite al solo fine di “ratificare” le volontà espresse altrove dal datore di lavoro.
Diritto di critica del datore di lavoro, condotta antisindacale, disintermediazione "tecnologica" e sindacalismo di comodo / Piglialarmi, Giovanni. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - (2022), pp. 1-9.
Diritto di critica del datore di lavoro, condotta antisindacale, disintermediazione "tecnologica" e sindacalismo di comodo
Giovanni Piglialarmi
2022
Abstract
Nei decreti qui commentati viene ribadito come il diritto di critica, quale espressione della più ampia libertà di pensiero costituzionalmente tutelata, debba essere esercitato sempre nel rispetto della veridicità dei fatti, della loro rilevanza sociale e, soprattutto, nel rispetto della correttezza espressiva della critica. Al contempo si evidenzia la straordinaria attualità di una norma statutaria, l'art. 17 St. Lav., la quale recupera la propria vitalità per rispondere ai rischi di disintermediazione che il tumultuoso e incontrollato sviluppo tecnologico trasporta con sé; tra i tanti, la possibilità, attraverso i social media o altri strumenti informatici, di alimentare percorsi aggregativi di una “falsa” o “compiacente” rappresentanza sindacale, incarnata da quelle organizzazioni che non sono portatrici di un interesse collettivo costituzionalmente tutelato ma costituite al solo fine di “ratificare” le volontà espresse altrove dal datore di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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