Nota a C. cost. 1° aprile 2021, n. 59. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b, della l. n. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. In un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore, si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto.
La Corte Costituzionale “censura” la disarmonia tecnica (e valoriale) del legislatore / Tiraboschi, Michele. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - XXVII:4(2021), pp. 968-982.
La Corte Costituzionale “censura” la disarmonia tecnica (e valoriale) del legislatore
Tiraboschi, Michele
2021
Abstract
Nota a C. cost. 1° aprile 2021, n. 59. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b, della l. n. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. In un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore, si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto.File | Dimensione | Formato | |
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