Se, per un verso, il codice civile determina i modi e le forme di azione in ipotesi d’inadempimento, da parte di uno dei coobbligati, agli obblighi genitoriali, nulla, per un altro verso, prevede in ordine alle sorti degli esborsi anticipati da uno dei genitori, a soddisfazione delle esigenze di mantenimento della prole, a fronte della perdurante morosità dell’altro (coobbligato). Ebbene, a tale quesito soccorre la deduzione, di cui al provvedimento in esame, che arriva a qualificare la prestazione svolta da uno dei genitori, a copertura delle esigenze del figlio anche per la quota dell’altro, alla stregua di una negotiorum gestio. Se, infatti, è vero che l’obbligo alimentare sorge, in via autonoma, in capo a ciascuno dei genitori - essendo da determinarsi unicamente la relativa misura in funzione delle circostanze concrete - il genitore adempiente che si faccia integralmente carico del mantenimento del figlio sta assumendosi, spontaneamente, l’amministrazione di un affare patrimoniale (id est, l’obbligo alimentare) gravante (anche) sull’altro genitore, secondo lo schema tipico della negotiorum gestio.
L’adempimento dell’obbligazione alimentare, fra solidarietà sociale e vincolo giuridico / Vignudelli, Leopoldo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 12:(2019), pp. 1137-1144.
L’adempimento dell’obbligazione alimentare, fra solidarietà sociale e vincolo giuridico
Leopoldo Vignudelli
2019
Abstract
Se, per un verso, il codice civile determina i modi e le forme di azione in ipotesi d’inadempimento, da parte di uno dei coobbligati, agli obblighi genitoriali, nulla, per un altro verso, prevede in ordine alle sorti degli esborsi anticipati da uno dei genitori, a soddisfazione delle esigenze di mantenimento della prole, a fronte della perdurante morosità dell’altro (coobbligato). Ebbene, a tale quesito soccorre la deduzione, di cui al provvedimento in esame, che arriva a qualificare la prestazione svolta da uno dei genitori, a copertura delle esigenze del figlio anche per la quota dell’altro, alla stregua di una negotiorum gestio. Se, infatti, è vero che l’obbligo alimentare sorge, in via autonoma, in capo a ciascuno dei genitori - essendo da determinarsi unicamente la relativa misura in funzione delle circostanze concrete - il genitore adempiente che si faccia integralmente carico del mantenimento del figlio sta assumendosi, spontaneamente, l’amministrazione di un affare patrimoniale (id est, l’obbligo alimentare) gravante (anche) sull’altro genitore, secondo lo schema tipico della negotiorum gestio.File | Dimensione | Formato | |
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