Nell’ambito della pronunzia in commento la Corte di Giustizia UE interviene ancora una volta sull’interpretazione della nozione di « circostanze eccezionali » di cui all’art. 5, par. 3, di cui al Reg. (CE) n. 261/2004, concludendo nel senso che un problema tecnico, seppur improvviso e non ascrivibile a carente manutenzione da parte del vettore, non integra l’esimente menzionata e non esonera pertanto il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria in favore del passeggero.
La non immediata nozione di "circostanze eccezionali" di cui al Reg. (CE) n. 261/04: conferme e puntualizzazioni della corte lussemburghese / Vernizzi, Simone. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - 1/2016:(2016), pp. 138-151.
La non immediata nozione di "circostanze eccezionali" di cui al Reg. (CE) n. 261/04: conferme e puntualizzazioni della corte lussemburghese
VERNIZZI, Simone
2016
Abstract
Nell’ambito della pronunzia in commento la Corte di Giustizia UE interviene ancora una volta sull’interpretazione della nozione di « circostanze eccezionali » di cui all’art. 5, par. 3, di cui al Reg. (CE) n. 261/2004, concludendo nel senso che un problema tecnico, seppur improvviso e non ascrivibile a carente manutenzione da parte del vettore, non integra l’esimente menzionata e non esonera pertanto il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria in favore del passeggero.Pubblicazioni consigliate
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