Il commento chiarisce le ragioni della sentenza della C. Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, nel definire il "concorso esterno" nei reati associativi come un'ipotesi di costruzione giurisprudenziale di un nuovo tipo di partecipazione, una figura autonoma di parte speciale del reato di associazione mafiosa che si pone accanto alla partecipazione interna e non già come normale applicazione di criteri generali del concorso di persone (art. 110 ss. c.p.). La Corte europea non ha valutato la specifica prevedibilità individuale-soggettiva del ricorrente come parametro, ma una prevedibilità obiettiva e generale del titolo di reato ascritto, essendo detta fattispecie non ancora sorta come "tipo" di reato, almeno fino alla sentenza Cass. SU Demitry del 1994, e in realtà diversamente ricostruita dalle successive Cass. SU Carnevale (2002) e Mannino (2005). Viene così stabilita una figura di illecito interpretativo/applicativo a corresponsabilità statuale-giurisprudenziale che pone con urgenza il tema della soluzione istituzionale dei conflitti sincronici di giurisprudenza, ma anche del controllo di costituzionalità sulle fattispecie indeterminate, come ancora oggi è l'art. 416-bis c.p.
Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva / Donini, Massimo. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 1:(2016), pp. 346-372.
Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva.
DONINI, Massimo
2016
Abstract
Il commento chiarisce le ragioni della sentenza della C. Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, nel definire il "concorso esterno" nei reati associativi come un'ipotesi di costruzione giurisprudenziale di un nuovo tipo di partecipazione, una figura autonoma di parte speciale del reato di associazione mafiosa che si pone accanto alla partecipazione interna e non già come normale applicazione di criteri generali del concorso di persone (art. 110 ss. c.p.). La Corte europea non ha valutato la specifica prevedibilità individuale-soggettiva del ricorrente come parametro, ma una prevedibilità obiettiva e generale del titolo di reato ascritto, essendo detta fattispecie non ancora sorta come "tipo" di reato, almeno fino alla sentenza Cass. SU Demitry del 1994, e in realtà diversamente ricostruita dalle successive Cass. SU Carnevale (2002) e Mannino (2005). Viene così stabilita una figura di illecito interpretativo/applicativo a corresponsabilità statuale-giurisprudenziale che pone con urgenza il tema della soluzione istituzionale dei conflitti sincronici di giurisprudenza, ma anche del controllo di costituzionalità sulle fattispecie indeterminate, come ancora oggi è l'art. 416-bis c.p.File | Dimensione | Formato | |
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