L’articolo esamina, innanzi tutto, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 10 settembre 2015 nella causa Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) c. Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA. I giudici UE proseguono nella loro costante opera di allargamento della definizione di “orario di lavoro” ai sensi dell’art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88, facendo rientrare in essa anche il periodo di spostamento domicilio-clienti, ove il lavoratore non abbia un luogo di lavoro fisso o abituale. La Corte arriva a tale conclusione considerando che, in tale caso, il tempo di spostamento contiene in maniera contestuale tutti e tre gli elementi che caratterizzano la definizione di “orario di lavoro” di cui alla Direttiva sopra citata, ovvero la disponibilità del lavoratore, il fatto che egli è nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni e l’essere al lavoro, ed affermando che una conclusione contraria avrebbe come effetto di “snaturare” la suddetta definizione di “orario di lavoro” e così compromettere l’obiettivo della tutela dalla sicurezza e della salute dei lavoratori da essa perseguito. L’Autore esamina quindi le ricadute della decisione della Corte di Giustizia UE in discorso sull’ordinamento italiano, previa analisi della giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito in tema di tempo di viaggio che i lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani dal domicilio al luogo di lavoro o da un luogo di lavoro a un altro.
Tempo di viaggio domicilio-clienti e tempo di lavoro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE / Allamprese, Andrea. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - STAMPA. - 3:(2016), pp. 257-271.
Tempo di viaggio domicilio-clienti e tempo di lavoro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
ALLAMPRESE, Andrea
2016
Abstract
L’articolo esamina, innanzi tutto, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 10 settembre 2015 nella causa Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) c. Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA. I giudici UE proseguono nella loro costante opera di allargamento della definizione di “orario di lavoro” ai sensi dell’art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88, facendo rientrare in essa anche il periodo di spostamento domicilio-clienti, ove il lavoratore non abbia un luogo di lavoro fisso o abituale. La Corte arriva a tale conclusione considerando che, in tale caso, il tempo di spostamento contiene in maniera contestuale tutti e tre gli elementi che caratterizzano la definizione di “orario di lavoro” di cui alla Direttiva sopra citata, ovvero la disponibilità del lavoratore, il fatto che egli è nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni e l’essere al lavoro, ed affermando che una conclusione contraria avrebbe come effetto di “snaturare” la suddetta definizione di “orario di lavoro” e così compromettere l’obiettivo della tutela dalla sicurezza e della salute dei lavoratori da essa perseguito. L’Autore esamina quindi le ricadute della decisione della Corte di Giustizia UE in discorso sull’ordinamento italiano, previa analisi della giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito in tema di tempo di viaggio che i lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani dal domicilio al luogo di lavoro o da un luogo di lavoro a un altro.File | Dimensione | Formato | |
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