L'Autore commenta la sentenza n. 178 del 2015 della Corte costituzionale, con cui la Consulta dichiara la illegittimità sopravvenuta delle disposizioni sulla sospensione delle procedure negoziali nella Pubblica Amministrazione dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale. la nota evidenzia come appaia criticabile, sotto il profilo processuale, il dies a quo individuato per l’illegittimità, che avrebbe dovuto coincidere con l’entrata in vigore dell’ultima proroga della sospensione, tanto più che nessun onere finanziario sarebbe comunque disceso dalla decisione, in quanto la dichiarazione di illegittimità si fonda solo sulla violazione della libertà sindacale. Nel merito, a parere dell'Autore, la sentenza conferma sì l’idea che il pareggio di bilancio entri a tutti gli effetti nel giudizio di bilanciamento in posizione paritaria rispetto ad altri interessi di rango costituzionale, come il giudice delle leggi è andato affermando con le più recenti sentenze, stabilendo però, con una posizione che riequilibra gli estremi opposti toccati nei precedenti dello stesso anno, che vi è una soglia di tutela essenziale oltre la quale una limitazione delle situazioni soggettive coinvolte diviene irragionevole. Il che porta a raggiungere risultati non dissimili da quelli cui conduce la precedente tesi che affermava il bilanciamento ineguale temperato dal principio di gradualità nell’attuazione dei diritti.
Diritti e risorse: il ragionevole equilibrio raggiunto dalla Corte / Scagliarini, Simone. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 2015:12(2015), pp. 2705-2710.
Diritti e risorse: il ragionevole equilibrio raggiunto dalla Corte
SCAGLIARINI, Simone
2015
Abstract
L'Autore commenta la sentenza n. 178 del 2015 della Corte costituzionale, con cui la Consulta dichiara la illegittimità sopravvenuta delle disposizioni sulla sospensione delle procedure negoziali nella Pubblica Amministrazione dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale. la nota evidenzia come appaia criticabile, sotto il profilo processuale, il dies a quo individuato per l’illegittimità, che avrebbe dovuto coincidere con l’entrata in vigore dell’ultima proroga della sospensione, tanto più che nessun onere finanziario sarebbe comunque disceso dalla decisione, in quanto la dichiarazione di illegittimità si fonda solo sulla violazione della libertà sindacale. Nel merito, a parere dell'Autore, la sentenza conferma sì l’idea che il pareggio di bilancio entri a tutti gli effetti nel giudizio di bilanciamento in posizione paritaria rispetto ad altri interessi di rango costituzionale, come il giudice delle leggi è andato affermando con le più recenti sentenze, stabilendo però, con una posizione che riequilibra gli estremi opposti toccati nei precedenti dello stesso anno, che vi è una soglia di tutela essenziale oltre la quale una limitazione delle situazioni soggettive coinvolte diviene irragionevole. Il che porta a raggiungere risultati non dissimili da quelli cui conduce la precedente tesi che affermava il bilanciamento ineguale temperato dal principio di gradualità nell’attuazione dei diritti.File | Dimensione | Formato | |
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