La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima l'automatica sospensione della detenzione domiciliare, applicata per motivi di salute, in caso di denuncia per il reato di allontanamento arbitrario dal domicilio previsto dall'art. 385 c.p. La detenzione domiciliare per motivi di salute tiene in equilibrio due esigenze: attribuire valore di pena alla misura alternativa e, nello stesso tempo, assecondare le esigenze poste da condizioni di salute che comportano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Qualora le opposte esigenze del valore di pena e delle esigenze terapeutiche vengano in conflitto, queste ultime non possono soccombere automaticamente. L'interruzione del rapporto terapeutico, determinata dall'accompagnamento del condannato in carcere, non tiene correttamente conto delle esigenze che l'istituto è chiamato a soddisfare. Trova accoglimento il profilo d'incostituzionalità concernente la ragionevolezza del sistema ai sensi dell'art. 3 Cost. in rapporto alla disciplina prevista per altre misure, al quale si unisce la ravvisata violazione dell'art. 32 Cost., in quanto la tutela della salute, nella disciplina censurata, soccombe comunque, senza che l'intervento del giudice possa bilanciare gli oppposti interessi in gioco.
Non più automatica la sospensione della detenzione domiciliare in caso di allontanamento / Pighi, Giorgio. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - 4:(1998), pp. 448-457.
Non più automatica la sospensione della detenzione domiciliare in caso di allontanamento
PIGHI, Giorgio
1998
Abstract
La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima l'automatica sospensione della detenzione domiciliare, applicata per motivi di salute, in caso di denuncia per il reato di allontanamento arbitrario dal domicilio previsto dall'art. 385 c.p. La detenzione domiciliare per motivi di salute tiene in equilibrio due esigenze: attribuire valore di pena alla misura alternativa e, nello stesso tempo, assecondare le esigenze poste da condizioni di salute che comportano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Qualora le opposte esigenze del valore di pena e delle esigenze terapeutiche vengano in conflitto, queste ultime non possono soccombere automaticamente. L'interruzione del rapporto terapeutico, determinata dall'accompagnamento del condannato in carcere, non tiene correttamente conto delle esigenze che l'istituto è chiamato a soddisfare. Trova accoglimento il profilo d'incostituzionalità concernente la ragionevolezza del sistema ai sensi dell'art. 3 Cost. in rapporto alla disciplina prevista per altre misure, al quale si unisce la ravvisata violazione dell'art. 32 Cost., in quanto la tutela della salute, nella disciplina censurata, soccombe comunque, senza che l'intervento del giudice possa bilanciare gli oppposti interessi in gioco.Pubblicazioni consigliate
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