L'art. 77 della legge n. 689/1981 prevedeva la prima forma di "patteggiamento" introdotta nel sistema italiano, dando la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva (pena pecuniaria sostitutiva, semidetenzione o libertà controllata) su richiesta dell'imputato e determinando l'estinzione del reato. Il secondo comma dell'art. 77 richiamava genericamente le norme sull'applicazione di dette sanzioni, senza risolvere alcuni nodi interpretativi, primo fra tutti quello della "sorte" della pena pecuniaria edittale prevista dal reato per il quale fosse applicato il "patteggiamento" con sostituzione della pena detentiva.Appare criticabile la sentenza annotata della Cassazione (7.11.1982). Imporre il ragguaglio della pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva comporta un ingiustificato aggravio non previsto dalla legge in violazione del principio nulla poena sine lege (art. 25 comma 2 Cost ed art. 1 c.p.). Parimenti estranea alla legge la soluzione del primo giudice che aveva compiuto un'operazione non prevista di "trasformazione" dell'ammenda in pena pecuniaria sostitutiva. Fra le soluzioni proposte si rileva quella "massimalista" che esclude dal "patteggiamento" i reati puniti con pena congiunta e quella "eclettica" che porta ad una doppia pronuncia: sanzione sostitutiva della pena detentiva alla quale il giudice "aggiunge" l'ammenda. La prevalente dottrina appare orientata ad una sorta di soluzione "minimalista" che considera, per così dire, azzerata la pena pecuniaria come "ulteriore beneficio tendente ad influire sul soggetto affinché vi ricorra, secondo una ratio di snellimento dei processi" alla quale deve accedersi in attesa di intervento legislativo che risolva l'evidente carenza normativa.
L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nei reati puniti con pena congiunta / Pighi, Giorgio. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 2:(1984), pp. 316-322.
L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nei reati puniti con pena congiunta
PIGHI, Giorgio
1984
Abstract
L'art. 77 della legge n. 689/1981 prevedeva la prima forma di "patteggiamento" introdotta nel sistema italiano, dando la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva (pena pecuniaria sostitutiva, semidetenzione o libertà controllata) su richiesta dell'imputato e determinando l'estinzione del reato. Il secondo comma dell'art. 77 richiamava genericamente le norme sull'applicazione di dette sanzioni, senza risolvere alcuni nodi interpretativi, primo fra tutti quello della "sorte" della pena pecuniaria edittale prevista dal reato per il quale fosse applicato il "patteggiamento" con sostituzione della pena detentiva.Appare criticabile la sentenza annotata della Cassazione (7.11.1982). Imporre il ragguaglio della pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva comporta un ingiustificato aggravio non previsto dalla legge in violazione del principio nulla poena sine lege (art. 25 comma 2 Cost ed art. 1 c.p.). Parimenti estranea alla legge la soluzione del primo giudice che aveva compiuto un'operazione non prevista di "trasformazione" dell'ammenda in pena pecuniaria sostitutiva. Fra le soluzioni proposte si rileva quella "massimalista" che esclude dal "patteggiamento" i reati puniti con pena congiunta e quella "eclettica" che porta ad una doppia pronuncia: sanzione sostitutiva della pena detentiva alla quale il giudice "aggiunge" l'ammenda. La prevalente dottrina appare orientata ad una sorta di soluzione "minimalista" che considera, per così dire, azzerata la pena pecuniaria come "ulteriore beneficio tendente ad influire sul soggetto affinché vi ricorra, secondo una ratio di snellimento dei processi" alla quale deve accedersi in attesa di intervento legislativo che risolva l'evidente carenza normativa.Pubblicazioni consigliate
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