Il perdono giudiziale, in base all'art. 169 c.p., può essere concesso una sola "volta" ed è applicabile anche se il reo debba rispondere di più reati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/1976 risolve la disparità di trattamento nei confronti del minorenne che si vedeva negare il perdono giudiziale perché già concesso, qualora fossero instaurati più procedimenti penali e non un solo procedimento in cui i diversi reati furono giudicati contestualmentei per connessione soggettiva. La Corte risolve il problema della disparità di trattamento ammettendo la reiterazione del perdono giudiziale quando i vari reati, in base al criterio cronologico, avrebbero potuto essere giudicati riunendo i vari procedimenti. La decisione della Corte, nella sua portata estrema, ammette la nuova applicazione del perdono giudiziale quando l'ulteriore reato fu "commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono" e cioé al suo passaggio in giudicato. La Corte specifica altresì - non richiesta - che non deve essere superiore a due anni il "cumulo" delle pene che , applicando il perdono, il giudice non ha inflitto. L'affermazione della Corte suscita perplessità in quanto l'art. 169 c.p. (la cui disciplina va integrata col limite di pena in concreto previdto dall'art. 20 della legge minorile) parla di pena "al singolare" per il reato commesso. L'interpretazione prevalente, in sede applicativa, ha sempre visto fare riferimentoalla pena inferiore ai due anni valutando singolarmente i reati.

Pluralità di delitti e reiterazione di perdono giudiziale / Pighi, Giorgio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - 3:(1977), pp. 1156-1164.

Pluralità di delitti e reiterazione di perdono giudiziale

PIGHI, Giorgio
1977

Abstract

Il perdono giudiziale, in base all'art. 169 c.p., può essere concesso una sola "volta" ed è applicabile anche se il reo debba rispondere di più reati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/1976 risolve la disparità di trattamento nei confronti del minorenne che si vedeva negare il perdono giudiziale perché già concesso, qualora fossero instaurati più procedimenti penali e non un solo procedimento in cui i diversi reati furono giudicati contestualmentei per connessione soggettiva. La Corte risolve il problema della disparità di trattamento ammettendo la reiterazione del perdono giudiziale quando i vari reati, in base al criterio cronologico, avrebbero potuto essere giudicati riunendo i vari procedimenti. La decisione della Corte, nella sua portata estrema, ammette la nuova applicazione del perdono giudiziale quando l'ulteriore reato fu "commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono" e cioé al suo passaggio in giudicato. La Corte specifica altresì - non richiesta - che non deve essere superiore a due anni il "cumulo" delle pene che , applicando il perdono, il giudice non ha inflitto. L'affermazione della Corte suscita perplessità in quanto l'art. 169 c.p. (la cui disciplina va integrata col limite di pena in concreto previdto dall'art. 20 della legge minorile) parla di pena "al singolare" per il reato commesso. L'interpretazione prevalente, in sede applicativa, ha sempre visto fare riferimentoalla pena inferiore ai due anni valutando singolarmente i reati.
1977
3
1156
1164
Pluralità di delitti e reiterazione di perdono giudiziale / Pighi, Giorgio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - 3:(1977), pp. 1156-1164.
Pighi, Giorgio
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