Lo scritto annota una sentenza di merito che, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, risolve alcuni profili significativi legati alla ecente entrata in vigore della legge n. 319/1976 (c.d. "legge Merli". Non può costituire caso fortuito, tale da escludere la colpa, l'eccezionalità delle precipitazioni quando vi sia un collettore che porta a valle le acque potenzialmente inquinanti in qualsiasi circostanza. Il reato di illecito sversamento di sostanze atte a danneggiare la fauna ittica (previsto dalla legge sulla pesca n. 1604/1931) è fattispecie di pericolo che dunque non perde il suo carattere offensivo se sono già presenti sostenze inquinanti nel corso d'acqua in quanto, ovviamente, si prescinde dall'eventuale danno arrecato ai pesci.La terza e più significativa questione affrontata riguarda la causa speciale di non punibilità, che si estende anche ai fatti già accertati all'entrata in vigore della nuova legge, che richiede due elementi concomitanti: la presentazione della domanda di autorizzazione e l'adozione di tutte le misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamente. La mancata adozione di qualsiasi misura determina l'inapplicabilità della causa di non punibilità, per difetto di uno dei requisiti anche se il termine per valutare la domanda non sia ancora scaduto.

Tutela delle acque dall'inquinamento e fatti previsti come reato da precedenti disposizioni / Pighi, Giorgio. - In: GIURISPRUDENZA DI MERITO. - ISSN 0436-0230. - STAMPA. - 1:(1977), pp. 103-109.

Tutela delle acque dall'inquinamento e fatti previsti come reato da precedenti disposizioni

PIGHI, Giorgio
1977

Abstract

Lo scritto annota una sentenza di merito che, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, risolve alcuni profili significativi legati alla ecente entrata in vigore della legge n. 319/1976 (c.d. "legge Merli". Non può costituire caso fortuito, tale da escludere la colpa, l'eccezionalità delle precipitazioni quando vi sia un collettore che porta a valle le acque potenzialmente inquinanti in qualsiasi circostanza. Il reato di illecito sversamento di sostanze atte a danneggiare la fauna ittica (previsto dalla legge sulla pesca n. 1604/1931) è fattispecie di pericolo che dunque non perde il suo carattere offensivo se sono già presenti sostenze inquinanti nel corso d'acqua in quanto, ovviamente, si prescinde dall'eventuale danno arrecato ai pesci.La terza e più significativa questione affrontata riguarda la causa speciale di non punibilità, che si estende anche ai fatti già accertati all'entrata in vigore della nuova legge, che richiede due elementi concomitanti: la presentazione della domanda di autorizzazione e l'adozione di tutte le misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamente. La mancata adozione di qualsiasi misura determina l'inapplicabilità della causa di non punibilità, per difetto di uno dei requisiti anche se il termine per valutare la domanda non sia ancora scaduto.
1977
1
103
109
Tutela delle acque dall'inquinamento e fatti previsti come reato da precedenti disposizioni / Pighi, Giorgio. - In: GIURISPRUDENZA DI MERITO. - ISSN 0436-0230. - STAMPA. - 1:(1977), pp. 103-109.
Pighi, Giorgio
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