La sentenza in commento affronta il problema della tutela dei vincoli affettivi all’interno della famiglia ricostituita. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che la presenza di figli minori dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, non costituisce un impedimento alla richiesta di adozione, qualora riguardi un soggetto maggiorenne, figlio del coniuge dell’adottante, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza. Riconoscendo il valore della famiglia ricostituita, la Suprema Corte ha introdotto un nuovo tipo di adozione, definibile, per analogia con la fattispecie prevista dall’art. 44, 1º co., lett. b), l. n. 184/1983, come adozione del maggiore di età nel caso particolare di famiglia ricostituita. Tale forma di adozione assolve anche alla ratio del consolidamento dell’unità familiare, attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.
L'adozione di maggiorenne nel caso particolare di famiglia ricostituita / Corapi, Guido. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 3:(2007), pp. 201-211.
L'adozione di maggiorenne nel caso particolare di famiglia ricostituita
CORAPI, Guido
2007
Abstract
La sentenza in commento affronta il problema della tutela dei vincoli affettivi all’interno della famiglia ricostituita. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che la presenza di figli minori dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, non costituisce un impedimento alla richiesta di adozione, qualora riguardi un soggetto maggiorenne, figlio del coniuge dell’adottante, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza. Riconoscendo il valore della famiglia ricostituita, la Suprema Corte ha introdotto un nuovo tipo di adozione, definibile, per analogia con la fattispecie prevista dall’art. 44, 1º co., lett. b), l. n. 184/1983, come adozione del maggiore di età nel caso particolare di famiglia ricostituita. Tale forma di adozione assolve anche alla ratio del consolidamento dell’unità familiare, attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.Pubblicazioni consigliate
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