Il saggio analizza il ruolo e l’efficacia dell’accordo sindacale sul mantenimento dell’occupazione inserito nella procedura di trasferimento di azienda a seguito dell’ accertato stato di crisi o di procedura fallimentare. Ricostruita la vicenda che ha portato l’Italia alla condanna della Corte di Giustizia , per aver mantenuto in vigore le deroghe delle garanzie della Direttiva n. 2001/23, l’attenzione si focalizza sui nuovi commi 4-bis e 5 dell’art. 47 della legge n. 428/1990, modificato dall’art. 19-quater, comma 1, legge n. 166/2009. Queste modifiche hanno separato le ipotesi di trasferimento di azienda operato nelle procedure di crisi, concordato preventivo con finalità liquidatorie e amministrazione straordinaria (ove sia stata disposta la continuazione dell’esercizio dell’impresa) dalle ipotesi di trasferimento di azienda sottoposta a procedura fallimentare (o ad altra procedura con analoghe finalità liquidatorie). Oggi le due diverse tipologie di ipotesi non provocano più gli stessi effetti sulla traslazione dei rapporti di lavoro, ma differiscono anche sotto il profilo del ruolo e dell’efficacia dell’accordo sindacale raggiunto con la consultazione ex commi 1 e 2 dell’art. 47. L’Autore distingue pertanto tra l’ipotesi ex comma 4-bis cit., in cui l’accordo sindacale dispone dei diritti ex art. 2112 cod. civ., e quella ex comma 5, in cui, invece, l’ accordo sul mantenimento dell’occupazione diventa una delle condizioni che permettono una eccezione all’applicazione delle garanzie di cui all’art. 2112 cod. civ.
Sul contratto collettivo ex art. 47, legge n. 428/1990, nel trasferimento di azienda in crisi / Allamprese, Andrea. - STAMPA. - (2015), pp. 23-31.
Sul contratto collettivo ex art. 47, legge n. 428/1990, nel trasferimento di azienda in crisi
ALLAMPRESE, Andrea
2015
Abstract
Il saggio analizza il ruolo e l’efficacia dell’accordo sindacale sul mantenimento dell’occupazione inserito nella procedura di trasferimento di azienda a seguito dell’ accertato stato di crisi o di procedura fallimentare. Ricostruita la vicenda che ha portato l’Italia alla condanna della Corte di Giustizia , per aver mantenuto in vigore le deroghe delle garanzie della Direttiva n. 2001/23, l’attenzione si focalizza sui nuovi commi 4-bis e 5 dell’art. 47 della legge n. 428/1990, modificato dall’art. 19-quater, comma 1, legge n. 166/2009. Queste modifiche hanno separato le ipotesi di trasferimento di azienda operato nelle procedure di crisi, concordato preventivo con finalità liquidatorie e amministrazione straordinaria (ove sia stata disposta la continuazione dell’esercizio dell’impresa) dalle ipotesi di trasferimento di azienda sottoposta a procedura fallimentare (o ad altra procedura con analoghe finalità liquidatorie). Oggi le due diverse tipologie di ipotesi non provocano più gli stessi effetti sulla traslazione dei rapporti di lavoro, ma differiscono anche sotto il profilo del ruolo e dell’efficacia dell’accordo sindacale raggiunto con la consultazione ex commi 1 e 2 dell’art. 47. L’Autore distingue pertanto tra l’ipotesi ex comma 4-bis cit., in cui l’accordo sindacale dispone dei diritti ex art. 2112 cod. civ., e quella ex comma 5, in cui, invece, l’ accordo sul mantenimento dell’occupazione diventa una delle condizioni che permettono una eccezione all’applicazione delle garanzie di cui all’art. 2112 cod. civ.File | Dimensione | Formato | |
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