Il contributo esamina la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno, misura di protezione avente la precisa “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’emblematica scelta del legislatore è stata quella di inserire la nuova normativa nel codice civile (artt.li 404-413 c.c.), mutando la rubrica del Titolo XII da “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” a “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Detta impostazione riflette la ratio fondante della l. n. 6/2004, ovvero l’obiettivo della adeguata tutela del soggetto “debole” attraverso provvedimenti ad personam la cui assunzione si fonda, anziché su criteri predeterminati in astratto, sul prudente apprezzamento del giudice, cui è demandata la concreta valutazione delle esigenze del soggetto medesimo. La flessibilità della misura, diversamente dai rigidi strumenti propriamente incapacitanti dell’interdizione ed inabilitazione, pone al centro dell’attenzione il beneficiario come persona, con i suoi interessi, esigenze ed aspirazioni, in un’ottica di tutela tendenzialmente completa del soggetto e non più limitata agli interessi patrimoniali del medesimo nonché dei suoi eredi e creditori. Viene così in rilievo l’essenziale funzione della cura personae, esattamente individuata dallo stesso dettato normativo (artt.li 405, 4° comma, 408, 1° comma e 405, 5° comma, n. 6 c.c.). Quanto al contenuto della misura in parola, l’art. 409 c.c. ha preliminarmente disposto che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non richiedenti la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e che può compiere da solo tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, definiti atti “minimi”, ovvero rientranti nell’ambito della cosiddetta microcontrattualità. In buona sostanza, mentre per l’interdizione e l’inabilitazione è prevista una generale incapacità o semincapacità del soggetto, tranne che per gli atti espressamente individuati dal giudice, nell’amministrazione di sostegno la prospettiva è diametralmente rovesciata, essendo affermata una generale capacità di agire del beneficiario, tranne che per gli atti nominatim indicati dal giudice tutelare: la ratio della l. n. 6/2004 è esattamente quella di valorizzare al massimo le possibilità di autodeterminazione del beneficiario, limitandone al minimo la capacità di agire. Il dettato normativo prevede che il beneficiario conservi la capacità di esprimere una propria scelta circa la persona dell’amministratore (art. 408 c.c.), di essere ascoltato dal giudice tutelare (art. 407 c.c.), di confrontarsi con l’amministratore e con il giudice tutelare, di esprimere il proprio dissenso riguardo agli atti da compiere (art. 410, 2° comma, c.c.), nonché di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per la cessazione dell’amministrazione (art. 413 c.c.). Dalla analisi dei provvedimenti emerge che le soluzioni adottate dai giudici tutelari via via investiti dei singoli casi sono tutte improntate dal comune e condiviso fine di salvaguardare, nella misura più ampia possibile, il best interest del beneficiario, ovvero la sua capacità di autodeterminazione e la sua volontà. L’amministratore, nella sua essenziale funzione di cura personae, è investito del potere-dovere di esternare la volontà, presunta o manifestata, del beneficiario che in tal modo, in conformità ai principi costituzionali in materia, torna ad essere il pieno protagonista della propria vita e ad esprimere, sia pur per interposta persona, le proprie scelte esistenziali.

Separazione e divorzio del beneficiario di amministrazione di sostegno / Scacchetti, Maria Grazia. - STAMPA. - VOLUME N. 84:(2011), pp. 531-569.

Separazione e divorzio del beneficiario di amministrazione di sostegno

SCACCHETTI, Maria Grazia
2011

Abstract

Il contributo esamina la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno, misura di protezione avente la precisa “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’emblematica scelta del legislatore è stata quella di inserire la nuova normativa nel codice civile (artt.li 404-413 c.c.), mutando la rubrica del Titolo XII da “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” a “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Detta impostazione riflette la ratio fondante della l. n. 6/2004, ovvero l’obiettivo della adeguata tutela del soggetto “debole” attraverso provvedimenti ad personam la cui assunzione si fonda, anziché su criteri predeterminati in astratto, sul prudente apprezzamento del giudice, cui è demandata la concreta valutazione delle esigenze del soggetto medesimo. La flessibilità della misura, diversamente dai rigidi strumenti propriamente incapacitanti dell’interdizione ed inabilitazione, pone al centro dell’attenzione il beneficiario come persona, con i suoi interessi, esigenze ed aspirazioni, in un’ottica di tutela tendenzialmente completa del soggetto e non più limitata agli interessi patrimoniali del medesimo nonché dei suoi eredi e creditori. Viene così in rilievo l’essenziale funzione della cura personae, esattamente individuata dallo stesso dettato normativo (artt.li 405, 4° comma, 408, 1° comma e 405, 5° comma, n. 6 c.c.). Quanto al contenuto della misura in parola, l’art. 409 c.c. ha preliminarmente disposto che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non richiedenti la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e che può compiere da solo tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, definiti atti “minimi”, ovvero rientranti nell’ambito della cosiddetta microcontrattualità. In buona sostanza, mentre per l’interdizione e l’inabilitazione è prevista una generale incapacità o semincapacità del soggetto, tranne che per gli atti espressamente individuati dal giudice, nell’amministrazione di sostegno la prospettiva è diametralmente rovesciata, essendo affermata una generale capacità di agire del beneficiario, tranne che per gli atti nominatim indicati dal giudice tutelare: la ratio della l. n. 6/2004 è esattamente quella di valorizzare al massimo le possibilità di autodeterminazione del beneficiario, limitandone al minimo la capacità di agire. Il dettato normativo prevede che il beneficiario conservi la capacità di esprimere una propria scelta circa la persona dell’amministratore (art. 408 c.c.), di essere ascoltato dal giudice tutelare (art. 407 c.c.), di confrontarsi con l’amministratore e con il giudice tutelare, di esprimere il proprio dissenso riguardo agli atti da compiere (art. 410, 2° comma, c.c.), nonché di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per la cessazione dell’amministrazione (art. 413 c.c.). Dalla analisi dei provvedimenti emerge che le soluzioni adottate dai giudici tutelari via via investiti dei singoli casi sono tutte improntate dal comune e condiviso fine di salvaguardare, nella misura più ampia possibile, il best interest del beneficiario, ovvero la sua capacità di autodeterminazione e la sua volontà. L’amministratore, nella sua essenziale funzione di cura personae, è investito del potere-dovere di esternare la volontà, presunta o manifestata, del beneficiario che in tal modo, in conformità ai principi costituzionali in materia, torna ad essere il pieno protagonista della propria vita e ad esprimere, sia pur per interposta persona, le proprie scelte esistenziali.
2011
LIBER AMICORUM PER MASSIMO BIONE, A CURA DI FOFFANI L., FREGNI M.C., LAMBERTINI R.,
8814173079
Giuffrè
ITALIA
Separazione e divorzio del beneficiario di amministrazione di sostegno / Scacchetti, Maria Grazia. - STAMPA. - VOLUME N. 84:(2011), pp. 531-569.
Scacchetti, Maria Grazia
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