L’articolo esamina le famiglie ricomposte, un fenomeno che nel nostro paese è molto diffuso ed in via di ulteriore espansione. Si tratta di nuove unioni, formate da coniugi o conviventi, di cui almeno uno proveniente da precedenti esperienze di vita familiare comune e dalla eventuale presenza di figli dell’uno e/o dell’altro coniuge o convivente, sorte successivamente alla morte di uno dei coniugi o conviventi ovvero alla separazione o al divorzio oppure in seguito alla rottura di una convivenza more uxorio. Nel nostro ordinamento la famiglia ricomposta è considerata lecita e non contraria all’ordine pubblico (alla stregua delle altre formazioni sociali tutelate dall’art. 2 della Costituzione) ma non è stata né espressamente riconosciuta come istituto di diritto familiare né tantomeno regolata. Il contributo, al fine di individuare correttamente il complesso di norme e di istituti giuridici applicabili a tali unioni fa una prima, fondamentale distinzione tra famiglie ricomposte legittime (ovvero fondate sul matrimonio) e famiglie ricomposte di fatto (ovvero fondate su una convivenza more uxorio stabile e duratura). Quello della famiglia ricomposta è un tema singolarmente complesso e di difficile soluzione. Le petizioni di principio che si potrebbero fare a chiusura del presente contributo, (quali la indiscutibile opportunità di riconoscere legalmente il ruolo del genitore sociale e la necessità di salvaguardare il diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore biologico e sociale, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sia biologico che sociale), sono sin troppo ovvie. Volendo evitarle, due conclusioni meno scontate si possano trarre dall’analisi svolta. L’avvento dell’affidamento condiviso e delle nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio - causa le gravi lacune della legge e le ricadute concrete dell’esercizio congiunto della potestà - non agevola, anzi, ostacola e penalizza sia il genitore affidatario che va a comporre un nuovo nucleo familiare, sia gli altri componenti di quest’ultimo. Da un legislatore che non vuole e/o non è in grado di dare rango giuridico alla famiglia di fatto è irragionevole aspettarsi attenzione alla famiglia ricomposta. E’ pertanto auspicabile che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, continui a darle riconoscimento e tutela così come ha già iniziato a fare, cogliendo le istanze emergenti da una realtà sociale e familiare in continua evoluzione.

L'assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull' affido condiviso / Scacchetti, Maria Grazia. - In: GIURISPRUDENZA DI MERITO. - ISSN 0436-0230. - STAMPA. - 3/2006:(2006), pp. 63-75.

L'assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull' affido condiviso.

SCACCHETTI, Maria Grazia
2006

Abstract

L’articolo esamina le famiglie ricomposte, un fenomeno che nel nostro paese è molto diffuso ed in via di ulteriore espansione. Si tratta di nuove unioni, formate da coniugi o conviventi, di cui almeno uno proveniente da precedenti esperienze di vita familiare comune e dalla eventuale presenza di figli dell’uno e/o dell’altro coniuge o convivente, sorte successivamente alla morte di uno dei coniugi o conviventi ovvero alla separazione o al divorzio oppure in seguito alla rottura di una convivenza more uxorio. Nel nostro ordinamento la famiglia ricomposta è considerata lecita e non contraria all’ordine pubblico (alla stregua delle altre formazioni sociali tutelate dall’art. 2 della Costituzione) ma non è stata né espressamente riconosciuta come istituto di diritto familiare né tantomeno regolata. Il contributo, al fine di individuare correttamente il complesso di norme e di istituti giuridici applicabili a tali unioni fa una prima, fondamentale distinzione tra famiglie ricomposte legittime (ovvero fondate sul matrimonio) e famiglie ricomposte di fatto (ovvero fondate su una convivenza more uxorio stabile e duratura). Quello della famiglia ricomposta è un tema singolarmente complesso e di difficile soluzione. Le petizioni di principio che si potrebbero fare a chiusura del presente contributo, (quali la indiscutibile opportunità di riconoscere legalmente il ruolo del genitore sociale e la necessità di salvaguardare il diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore biologico e sociale, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sia biologico che sociale), sono sin troppo ovvie. Volendo evitarle, due conclusioni meno scontate si possano trarre dall’analisi svolta. L’avvento dell’affidamento condiviso e delle nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio - causa le gravi lacune della legge e le ricadute concrete dell’esercizio congiunto della potestà - non agevola, anzi, ostacola e penalizza sia il genitore affidatario che va a comporre un nuovo nucleo familiare, sia gli altri componenti di quest’ultimo. Da un legislatore che non vuole e/o non è in grado di dare rango giuridico alla famiglia di fatto è irragionevole aspettarsi attenzione alla famiglia ricomposta. E’ pertanto auspicabile che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, continui a darle riconoscimento e tutela così come ha già iniziato a fare, cogliendo le istanze emergenti da una realtà sociale e familiare in continua evoluzione.
2006
3/2006
63
75
L'assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull' affido condiviso / Scacchetti, Maria Grazia. - In: GIURISPRUDENZA DI MERITO. - ISSN 0436-0230. - STAMPA. - 3/2006:(2006), pp. 63-75.
Scacchetti, Maria Grazia
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