Il contributo affronta l’esegesi del passo Gai. 10 ad ed. prov. D. 19.5.22, nel quale il giurista propone, per una caso di convenzione atipica, la concessione di un "iudicium quasi de novo negotio, id est praescriptis verbis". Lo studio analizza in particolare la parte finale del passo, la quale è stata spesso sospettata di alterazione a cagione della presenza del sintagma ‘id est praescriptis verbis’ e del riferimento al ‘novum negotium’. Nel contributo vengono analizzati e messi in discussione sia i sospetti fondati su indizi di carattere formale, sia quelli fondati su indizi di carattere sostanziale, nessuno dei quali, tuttavia, sembra essere decisivo. La conclusione cui si giunge è che la soluzione proposta da Gaio può ben essere genuina, tenuto conto del fatto che, sebbene la fattispecie presa in considerazione non sia sussumibile nello schema di alcun contratto tipico, essa presenta una causa, intesa come funzione economico sociale del negozio, corrispondente con quella della locazione conduzione d’opera. Tale considerazione permette di ritenere credibile che Gaio proponesse, per il caso preso in considerazione, un’azione civile diretta all’adempimento della controprestazione.
D. 19.5.22: Gaio e il 'iudicium quasi de novo negotio' / Sanguinetti, Andrea. - In: TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO. - ISSN 2036-2528. - ELETTRONICO. - V:(2012), pp. 1-76.
D. 19.5.22: Gaio e il 'iudicium quasi de novo negotio'.
SANGUINETTI, Andrea
2012
Abstract
Il contributo affronta l’esegesi del passo Gai. 10 ad ed. prov. D. 19.5.22, nel quale il giurista propone, per una caso di convenzione atipica, la concessione di un "iudicium quasi de novo negotio, id est praescriptis verbis". Lo studio analizza in particolare la parte finale del passo, la quale è stata spesso sospettata di alterazione a cagione della presenza del sintagma ‘id est praescriptis verbis’ e del riferimento al ‘novum negotium’. Nel contributo vengono analizzati e messi in discussione sia i sospetti fondati su indizi di carattere formale, sia quelli fondati su indizi di carattere sostanziale, nessuno dei quali, tuttavia, sembra essere decisivo. La conclusione cui si giunge è che la soluzione proposta da Gaio può ben essere genuina, tenuto conto del fatto che, sebbene la fattispecie presa in considerazione non sia sussumibile nello schema di alcun contratto tipico, essa presenta una causa, intesa come funzione economico sociale del negozio, corrispondente con quella della locazione conduzione d’opera. Tale considerazione permette di ritenere credibile che Gaio proponesse, per il caso preso in considerazione, un’azione civile diretta all’adempimento della controprestazione.File | Dimensione | Formato | |
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