L’A. affronta il tema della validità e della efficacia giuridica degli accordi sindacali separati. L’analisi è svolta sia dal punto di vista giuridico formale che da quello delle reali dinamiche del sistema di relazioni industriali. Sotto il primo aspetto, l’A. legge le problematiche connesse alla validità e alla efficacia degli accordi sindacali separati alla luce del principio di libertà di azione e organizzazione sindacale sancito dal primo comma dell’art. 39 Cost., soffermandosi altresì su alcune recenti pronunce della magistratura di merito che hanno avuto ad oggetto la contrattazione separata nel settore dei metalmeccanici. Sul piano delle relazioni industriali, l’A. sostiene invece che l’efficacia di un accordo separato non può che apprezzarsi in termini di effettività: l’accordo sarà applicato se la capacità di aggregazione del consenso delle parti stipulanti risulterà superiore alla forza di interdizione della parte dissenziente, declinabile attraverso l’esercizio del diritto di sciopero sancito dall’art. 40 Cost. Saranno dunque i rapporti di forza effettivi, tutti giocati sul piano del sistema di relazioni industriali, a dire se, in ultima istanza, le clausole contrattuali di un accordo separato, pure giuridicamente valide ed efficaci per l’ordinamento giuridico, possano trovare concreta applicazione.
Gli accordi sindacali separati tra formalismo giuridico e dinamiche intersindacali / Tiraboschi, Michele. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - STAMPA. - XXI:2(2011), pp. 346-361.
Gli accordi sindacali separati tra formalismo giuridico e dinamiche intersindacali
Tiraboschi, Michele
2011
Abstract
L’A. affronta il tema della validità e della efficacia giuridica degli accordi sindacali separati. L’analisi è svolta sia dal punto di vista giuridico formale che da quello delle reali dinamiche del sistema di relazioni industriali. Sotto il primo aspetto, l’A. legge le problematiche connesse alla validità e alla efficacia degli accordi sindacali separati alla luce del principio di libertà di azione e organizzazione sindacale sancito dal primo comma dell’art. 39 Cost., soffermandosi altresì su alcune recenti pronunce della magistratura di merito che hanno avuto ad oggetto la contrattazione separata nel settore dei metalmeccanici. Sul piano delle relazioni industriali, l’A. sostiene invece che l’efficacia di un accordo separato non può che apprezzarsi in termini di effettività: l’accordo sarà applicato se la capacità di aggregazione del consenso delle parti stipulanti risulterà superiore alla forza di interdizione della parte dissenziente, declinabile attraverso l’esercizio del diritto di sciopero sancito dall’art. 40 Cost. Saranno dunque i rapporti di forza effettivi, tutti giocati sul piano del sistema di relazioni industriali, a dire se, in ultima istanza, le clausole contrattuali di un accordo separato, pure giuridicamente valide ed efficaci per l’ordinamento giuridico, possano trovare concreta applicazione.File | Dimensione | Formato | |
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