1. Modifiche fiscali in corso d’anno e retroattività “non autentica” negli orientamenti della giurisprudenza apicale straniera e italiana, i quali sono concordemente nel senso della relativa legittimità costituzionale. – 2. Il divieto di retroattività “infrannuale” quale tutela specifica offerta dallo Statuto del contribuente, finalizzata a garantire l’invarianza del carico fiscale per il periodo in corso e la possibilità di adattare le scelte future. – 3. La ridefinizione statutaria della nozione pretoria di retroattività fiscalmente vietata e lo spostamento, per la retroazione “infrannuale”, dell’asse di valutazione dall’obbligazione tributaria alla fattispecie imponibile. – 4. La fiducia del cittadino-contribuente nella durata della regola fiscale quale ratio del divieto di retroattività “infrannuale” e l’affidamento (e, dunque, la certezza del diritto) quale suo unico referente sul piano costituzionale. – 5. L’affidamento, affrancato dalla capacità contributiva, come limite relativo, le “esigenze di cassa” come interesse comunque recessivo e la necessità di esplicitare gli interessi perseguiti con le leggi modificative in deroga. – 6. Sulla disapplicabilità delle leggi modificative in violazione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, per le radici europee, oltre che costituzionali, dei principi di affidamento e certezza del diritto che ne costituiscono il fondamento. – 7. La deroga “espressa” ex art. 1, comma 1, quale elemento costituivo indiretto e negativo del divieto di retroattività “infrannuale” e la configurabilità di quest’ultimo quale clausola generale di diritto intertemporale. – 8. La delimitazione della nozione di “tributo periodico” mediante la valorizzazione dell’obbligo dichiarativo associato all’elemento temporale definito e il riferimento all’imposta sostituita per accertare la natura delle imposte sostitutive
Osservazioni e spunti sulla disciplina statutaria in materia di efficacia temporale delle leggi modificative di tributi periodici / Contrino, Angelo. - STAMPA. - (2012), pp. 74-98.
Osservazioni e spunti sulla disciplina statutaria in materia di efficacia temporale delle leggi modificative di tributi periodici
CONTRINO, Angelo
2012
Abstract
1. Modifiche fiscali in corso d’anno e retroattività “non autentica” negli orientamenti della giurisprudenza apicale straniera e italiana, i quali sono concordemente nel senso della relativa legittimità costituzionale. – 2. Il divieto di retroattività “infrannuale” quale tutela specifica offerta dallo Statuto del contribuente, finalizzata a garantire l’invarianza del carico fiscale per il periodo in corso e la possibilità di adattare le scelte future. – 3. La ridefinizione statutaria della nozione pretoria di retroattività fiscalmente vietata e lo spostamento, per la retroazione “infrannuale”, dell’asse di valutazione dall’obbligazione tributaria alla fattispecie imponibile. – 4. La fiducia del cittadino-contribuente nella durata della regola fiscale quale ratio del divieto di retroattività “infrannuale” e l’affidamento (e, dunque, la certezza del diritto) quale suo unico referente sul piano costituzionale. – 5. L’affidamento, affrancato dalla capacità contributiva, come limite relativo, le “esigenze di cassa” come interesse comunque recessivo e la necessità di esplicitare gli interessi perseguiti con le leggi modificative in deroga. – 6. Sulla disapplicabilità delle leggi modificative in violazione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, per le radici europee, oltre che costituzionali, dei principi di affidamento e certezza del diritto che ne costituiscono il fondamento. – 7. La deroga “espressa” ex art. 1, comma 1, quale elemento costituivo indiretto e negativo del divieto di retroattività “infrannuale” e la configurabilità di quest’ultimo quale clausola generale di diritto intertemporale. – 8. La delimitazione della nozione di “tributo periodico” mediante la valorizzazione dell’obbligo dichiarativo associato all’elemento temporale definito e il riferimento all’imposta sostituita per accertare la natura delle imposte sostitutivePubblicazioni consigliate
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