Le soluzioni concordatarie della crisi o dell’insolvenza d’impresa generano dei “bonus” - corrispondenti, in via generale, alla porzione dei debiti da cui l’imprenditore è liberato per effetto della procedura - che non hanno una sistemazione fiscale univoca. La corrispondente sopravvenienza attiva non è imponibile se scaturisce dai concordati, preventivo e fallimentare, ma è dubbio se lo stesso possa affermarsi nel caso degli accordi di ristrutturazione, trattandosi di procedura non nominata nell’art. 88, comma 4, del T.U.I.R. La “ratio legis” non permette tuttavia di configurare la norma agevolazione come a fattispecie esclusiva, donde la ritenuta possibilità di ricorso a un’interpretazione estensiva. Pur valendo ciò anche per i debiti tributari stralciati con la transazione fiscale, l’imponibilità può essere esclusa valorizzando la “ratio” delle sopravvenienze attive proprie alla luce del regime degli oneri fiscali che generano i debiti tributari.
Il trattamento fiscale dei “bonus” concordatari e da accordi di ristrutturazione / Contrino, Angelo. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - 29:(2010), pp. 2335-2341.
Il trattamento fiscale dei “bonus” concordatari e da accordi di ristrutturazione
CONTRINO, Angelo
2010
Abstract
Le soluzioni concordatarie della crisi o dell’insolvenza d’impresa generano dei “bonus” - corrispondenti, in via generale, alla porzione dei debiti da cui l’imprenditore è liberato per effetto della procedura - che non hanno una sistemazione fiscale univoca. La corrispondente sopravvenienza attiva non è imponibile se scaturisce dai concordati, preventivo e fallimentare, ma è dubbio se lo stesso possa affermarsi nel caso degli accordi di ristrutturazione, trattandosi di procedura non nominata nell’art. 88, comma 4, del T.U.I.R. La “ratio legis” non permette tuttavia di configurare la norma agevolazione come a fattispecie esclusiva, donde la ritenuta possibilità di ricorso a un’interpretazione estensiva. Pur valendo ciò anche per i debiti tributari stralciati con la transazione fiscale, l’imponibilità può essere esclusa valorizzando la “ratio” delle sopravvenienze attive proprie alla luce del regime degli oneri fiscali che generano i debiti tributari.Pubblicazioni consigliate
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